CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23532
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Motivi specifici dell’impugnazione
Fatti di causa
M.C. s.r.l. e P.L., già suo presidente del consiglio di amministrazione, impugnarono l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per le minori imposte IRPEG, IVA e IRAP dichiarate dalla società nell’anno 2003.
Accolta integralmente l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, che con sentenza depositata il 21 luglio 2010, accolse il gravame respingendo il ricorso avverso l’atto impositivo.
Avverso la detta sentenza, M.C.s.r.I., ora in concordato preventivo, e L.P., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, nonostante l’espressa eccezione, non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per difetto di motivi specifici.
1.1. Il motivo non è fondato.
È noto che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 29/02/2012, n. 3064; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass. 22/03/2017, n. 7369).
Nella vicenda all’esame, dalla lettura dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, appare evidente che quest’ultima, nel contrapporre alle ragioni della decisione impugnata le difese già poste a fondamento dei propri scritti difensivi in primo grado, ha assolto in maniera sufficiente all’onere di indicare i motivi specifici dell’impugnazione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti assumono vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non avendo la commissione tributaria regionale spiegato le ragioni che inducevano a ritenere che il documento extracontabile rinvenuto nella disponibilità del legale rappresentante della contribuente, non tenesse conto di articoli commerciali rotti o difettosi.
3. Con il terzo motivo deducono ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale omesso di valutare la dichiarazione scritta resa dal magazziniere della società, in ordine all’errore in cui sarebbe incorso nel non avere segnalato la presenza in magazzino di ulteriori pezzi da commercializzare.
4. Con il quarto motivo lamentano ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., poiché il giudice di merito non ha valutato come mero errore di scritturazione, la presenza di soli 60 pezzi acquistati e non registrati nelle scritture contabili.
5. Con il quinto motivo evidenziano un ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., poiché il giudice di merito ha ritenuto di trarre la prova dei ricavi non contabilizzati dal prospetto extracontabile rinvenuto in possesso del legale rappresentante della società, nonostante il tenore letterale del detto documento.
6. Con il sesto motivo infine, introducono ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in atti non fosse sufficiente a dimostrare l’illegittimità dell’accertamento impugnato dalla contribuente.
7. Tutti i detti motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono parimenti inammissibili.
E invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 07/12/2017, n. 29404; Cass. 31/07/2017, n. 19011; Cass. 07/04/2017, n. 9097; Cass. 02/08/2016, n. 16056).
Nella vicenda all’esame, invece, i ricorrenti con i motivi in esame, avvalendosi dello strumento del vizio di motivazione, hanno inteso in maniera inammissibile sollecitare alla Corte un riesame nel merito degli accertamenti in fatto cui era giunta la commissione tributaria regionale, lamentando in sostanza una errata valutazione della documentazione probatoria prodotta dall’Amministrazione a sostegno dell’accertamento impugnato, ovvero la mancata considerazione di altra documentazione – peraltro neppure specificatamente indicata nel corpo del motivo in spregio del disposto dell’art. 366, comma primo, n. 6) c.p.c. (Cass. 28/09/2016, n. 19048) -, che avrebbe dimostrato la fondatezza dei motivi di impugnazione formulati dalla contribuente.
Quanto alle dichiarazioni rese dal magazziniere della società ricorrente, a differenza di quanto affermato in ricorso, la commissione tributaria regionale le ha giudicate irrilevanti ai fini della decisione, poiché comunque superate dagli accertamenti effettuati “in loco” dalla Guardia di Finanza; e siffatta motivazione non appare in nulla censurabile in sede di legittimità.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.