CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23666
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento – Aziende del settore laterizi – Prestazioni di lavoro straordinario – Onere probatorio
Rilevato
che con sentenza del 6 maggio 2016, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Lucera, si pronunziava sulla domanda proposta da G. M. nei confronti della F. F. L. S.r.l. in liquidazione, rigettandola con riguardo all’azionata pretesa al superiore inquadramento nel livello C2del CCNL per le aziende del settore laterizi ed accogliendola solo relativamente alla condanna al pagamento delle differenze retributive, esclusi gli straordinari, risultate spettanti, all’esito della rinnovata CTU, sulla base dell’inquadramento posseduto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa al superiore inquadramento per essere addetto ad un macchinario dallo stesso lavoratore originariamente definito privo delle caratteristiche legittimanti l’attribuzione del rivendicato inquadramento, dichiarazione poi rettificata solo in grado di appello e dunque tardivamente addotta ed insuscettibile di verifica in sede istruttoria, non provato lo svolgimento di lavoro straordinario a motivo della mancata indicazione del normale turno di lavoro da parte del lavoratore cui incombeva il relativo onere probatorio, tanto più che il compenso che assumeva incluso in busta paga era riportato sotto altra voce retributiva, spettanti, nei limiti della prescrizione rilevata dal primo giudice con statuizione passata in giudicato, le somme risultanti dalla rinnovata CTU;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver travisato la nozione di “forno automatico”, rilevante ai fini dell’attribuzione della rivendicato inquadramento, non rendendosi conto del fatto che in ogni caso si trattava di forni parzialmente automatici che richiedevano il costante impegno del fuochista quale egli era e di aver, di conseguenza, erroneamente ritenuto tale allegazione nuova e come tale inammissibile;
– che, con il secondo motivo, genericamente rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in merito all’assolvimento dell’onere della prova in punto di lavoro straordinario, il ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico e giuridico in base al quale la Corte territoriale è pervenuta ad escludere il raggiungimento della prova dello svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni di lavoro straordinario a fronte dell’esaustività sul punto della documentazione prodotta e delle testimonianze offerte;
che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, non risultando contestata la caratteristica professionale differenziale cui la Corte territoriale ha fatto riferimento ai fini del riconoscimento del rivendicato superiore inquadramento, data dalla “conduzione dei forni (non automatici) e degli essiccatoi con responsabilità della somministrazione dei combustibili per i forni” rispetto all’adibizione al “controllo ed al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici” e risultando, di contro, confermata l’originaria carenza di allegazione e prova sul punto su cui la Corte territoriale ha fondato la propria statuizione di inammissibilità di quanto a riguardo successivamente dedotto; che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, il quale, sebbene riferito ad un non meglio precisato vizio di violazione di legge, mira piuttosto a censurare la valutazione di inefficienza probatoria del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale, che, di contro, risulta immune da vizi logici e giuridici, laddove, con rilievi qui neppure fatti oggetto di specifica censura, evidenzia la mancata allegazione da parte del ricorrente, cui incombeva il relativo onere, dell’orario normale di lavoro cui era contrattualmente tenuto, rispetto al quale quantificare le ore di lavoro straordinario espletate, la mancata specificazione da parte dei testi escussi del regime orario relativo al sabato ed alla domenica ed infine la mancata precisazione, in relazione a quanto statuito dal primo giudice e costituente cosa giudicata per difetto di impugnazione circa l’imputabilità a compenso per lavoro straordinario delle somme riportate in busta paga sotto la voce “premio e/o indennità varie”, dello svolgimento da parte del lavoratore, parimenti onerato di tale prova, di un numero di ore di lavoro straordinario eccedente rispetto a quello così già riconosciuto e compensato dall’azienda;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite non risultando prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica via posta del controricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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