CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20441
Tributi – Condono – Legge n. 289/2002 – Errata liquidazione dell’imposta – Effetti – Nullità dell’istanza di condono
Rilevato che
– A seguito di processo verbale redatto dalla G.d.F. all’esito di una verifica generale nei confronti della S.G. srl (oggi Fallimento E.G.srl), questa presentava apposita istanza di condono ai sensi dell’art. 15 della legge 289/2002; rilevata dall’Amministrazione finanziaria la improduttività di effetti -ai soli fini IVA- di detta istanza a ragione del fatto che la liquidazione dell’imposta non era corrispondente a quanto disposto dal predetto articolo, era elevato avviso di rettifica, per l’anno 2000, con esposizione di maggiore imposta a titolo di IVA.
– Il menzionato atto impositivo era oggetto di ricorso (incentrato sull’errore commesso nella determinazione dell’importo da versare) da parte della contribuente dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Catania, la quale -nel contraddittorio tra le parti, attesa la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate- pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente; resisteva l’ufficio.
– La commissione tributaria regionale della Sicilia rendeva la indicata sentenza con la quale accoglieva il gravame e, dunque, il ricorso originario della contribuente.
– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso la società contribuente, che ha pure depositato memoria.
Considerato che
– I motivi, dei quali si compone il ricorso, recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 4 lett.b) e comma 3-bis, nonché 16, comma 9, legge 289/2002, in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; 2) “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4”
– Con il primo motivo, la ricorrente deduce che il condono di cui all’art. 15 comma 4 legge 289/2002 è valido solo in presenza della esatta liquidazione dell’imposta e rappresenta che, nella specie, l’errore commesso dalla contribuente non è stato di natura meramente aritmetica ma è, piuttosto, dipeso dal fatto che i rilievi contenuti nel pvc erano stati valutati dalla parte quali violazioni formali e, come tali, definibili con il versamento di una percentuale pari al 10%, mentre la misura per il condono è pari al 50%.
– Il motivo è fondato.
– Osserva il collegio che l’art. 15 comma 4 della legge 289/2002 dispone, per quanto di interesse nella presente sede, quanto segue: “la definizione dei processi verbali di constatazione si perfeziona mediante il pagamento ….di un importo calcolato: b) per l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50% la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso”.
– Secondo la lettera della disposizione trascritta, la definizione ivi descritta si realizza in presenza della liquidazione esatta dell’imposta; nella specie, la CTR -nel fare proprio l’assunto della contribuente- ha ritenuto che questa fosse incorsa in un errore meramente aritmetico e dunque scusabile, avendo essa osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, in linea -conclude la CTR- con la circolare n. 17/E del 21.3.2003 dell’Agenzia delle Entrate.
– Rileva il collegio che la pratica è stata definita con la liquidazione di una imposta pari al 10% e non al 50%, come prescritto dalla legge, con la precisazione che entrambe le percentuali suddette sono contemplate dalle previsioni della legge 289/2002: la prima dal comma 3-bis (rilievi trattati come violazioni formali) e la seconda dal comma 4 sopra trascritto che comporta recupero d’imposta.
In presenza di fattispecie così nettamente delineate nella loro diversità, non può trovare posto il riferimento all’art. 16 comma 9 legge in commento, che contempla l’errore scusabile, e men che meno il richiamo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, a norma della quale l’errore del contribuente può ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti. L’errore scusabile non è ravvisabile nella specie in quanto -per come in precedenza illustrato- si è in presenza di due tipologie di definizione, nascenti da presupposti diversi (rilievi che attengono a recupero d’imposta e rilievi che attengono a sanzioni) e comportanti misure di liquidazione diverse (50% e 10%, rispettivamente): avendo la società aderito alla prima tipologia, non si può ipotizzare ed ammettere che la contribuente sia incorsa in errore scusabile.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione provvederà anche in punto spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
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