CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28206

Avviso di addebito – Legittimità – Sospensione dei pagamenti contributivi ex art. 2 DPCM 3754/09 – Lavoratori assunti dopo l’evento sismico – Inapplicabilità

Con sentenza del 5.10.17 la Corte d’Appello dell’Aquila, confermando la sentenza del tribunale della stessa sede del 27.12.16, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di addebito notificato al contribuente in epigrafe, nella parte in cui nega il diritto alla sospensione dei pagamenti contributivi ex art. 2 DPCM 3754/09, disposta in ragione del sisma del 6.4.09, ritenendo applicabile la sospensione, in difetto di previsione ostativa, anche ai contributi successivi alla detta data – purché ricadenti nel periodo previsto alla disciplina, per come anche successivamente prorogata inerenti personale assunto successivamente al richiamato evento.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Con unico motivo si deduce violazione dell’articolo 2 citato e dell’art. 33 co. 28 I. 183/11, per avere la corte territoriale trascurato che la previsione stessa della “sospensione” dei pagamenti contributivi implica la preesistenza dell’obbligo contributivo rispetto all’evento considerato dalla norma.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che l’articolo 2 del dpcm n. 3754 del 2009 dispone che “ai datori di lavoro e a lavoratori autonomi anche del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei comuni di cui all’articolo 1, è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.

L’articolo 39 del decreto legge 78 del 2010 ha quindi disposto l’ulteriore sospensione dei versamenti contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, disponendo che il termine di scadenza della sospensione dei versamenti è prorogato al 15 dicembre 2010.

La controversia pone il problema dell’applicazione della sospensione predetta alle imprese operanti all’epoca del sisma in relazione agli obblighi contributivi del personale assunto in data successiva al sisma.

Questa Corte, con riferimento ad altra identica previsione pur relativa a diverso sisma (quello del Molise), ha ritenuto infondata “la pretesa del contribuente di far discendere il diritto al beneficio della sospensione contributiva dal solo requisito per l’impresa dell’esistenza della sede legale ed operativa in uno dei comuni interessati dal sisma, in quanto trascura il dato di fondo, correttamente evidenziato dalla Corte di merito, dell’avvenuta assunzione dei dipendenti in epoca successiva a quella del predetto evento calamitoso: invero, solo con l’instaurazione dei rapporti lavorativi sorgeva l’obbligo dei relativi versamenti contributivi rispetto ai quali veniva poi avanzata istanza di sospensione, ma nel caso in esame ciò accadeva dopo il verificarsi del sisma, per cui all’epoca dello stesso evento non erano sorti ancora obblighi contributivi rispetto ai quali poter invocare il beneficio della sospensione contributiva; non si tratta, quindi, come intende far credere il ricorrente, di verificare la natura dei rapporti lavorativi intercorsi tra l’impresa ed i dipendenti, bensì di accertare, come esattamente avvenuto nella fattispecie, se quei rapporti già sussistessero o meno all’epoca dell’evento a decorrere dal quale era possibile invocare la sospensione del versamento dei relativi contributi” (ord. Sez. L, n. 28742 del 07/11/2019 Rv. 655698 – 01).

Analogo principio era stato affermato in precedenza da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18697 del 2019, secondo la quale “il tenore testuale della disposizione risulta incentrato, oltre che sulla limitazione geografica relativa ai soggetti aventi sede legale od operativa in uno dei Comuni indicati, sull’effetto della sospensione dei versamenti dei crediti contributivi nonché sull’analoga sospensione degli adempimenti connessi a tali versamenti; poiché può essere sospeso solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste scansioni necessarie alla realizzazione dell’obbligo contributivo ed il necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l’obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell’obbligo stesso“.

La medesima sentenza ha altresì sottolineato che “è evidente la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell’adempimento di obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall’obbligo contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della medesima scelta”, concludendo che “nel silenzio della legge, non è dato all’interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di protezione civile fondate sulla ricorrenza del presupposti previsti all’epoca dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del d.lgs. n. 1 del 2018, art. 48, comma 1 lett.a, per l’adozione di ordinanze dì necessità soggette, peraltro, a necessaria copertura finanziaria”.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento all’analoga previsione contenuta nelle disposizioni relative al sisma in Abruzzo, che prevede analoga sospensione degli obblighi contributivi previdenziali.

Coerente con l’interpretazione accolta è infatti la considerazione che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento sismico del 2009, in considerazione del fatto che il beneficio in questione è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando alle stesse di pagare i contributi e lasciando quindi alle medesime una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza determinata dal terremoto; la norma non si occupa invece delle imprese in questione che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future, essendo queste piuttosto sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento, sicché il beneficio non può spettare in relazione ai lavoratori assunti dopo l’evento sismico.

Può dunque affermarsi il principio in base al quale la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’articolo 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio e va conseguentemente cassata.

La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.