CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28286
Lavoro – C.c.n.l. acquedottisti – Cessione dei contratti di lavoro – Orario di lavoro superiore – Differenze retributive – Accertamento – Esclusione
Rilevato che
1. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello dei lavoratori in epigrafe indicati, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dai predetti nei confronti del C.I.S.I. (nel prosieguo, C.I.S.I.) e della società E.V.I. s.p.a. in liquidazione (nel prosieguo, EVI s.p.a.) e volta al riconoscimento del diritto alla conservazione delle prerogative in godimento prima del passaggio del rapporto di lavoro da C.I.S.I. e EVI s.p.a., relative al monte ore di 36 ore settimanali e alle differenze retributive derivanti dall’orario di 38,5 ore settimanali svolte alle dipendenze della cessionaria.
2. La Corte territoriale ha interpretato i verbali di conciliazione sottoscritti da ciascun lavoratore con la EVI s.p.a. ed ha ritenuto che essi recassero un chiaro riferimento all’applicazione ai rapporti di lavoro del contratto collettivo privatistico degli acquedottisti, in cui era previsto un monte ore ordinario per i lavoratori full time di 38,5 ore settimanali; ha rilevato come non vi fosse alcuna prova della applicazione ai rapporti di lavoro con il C.I.S.I. di un contratto collettivo Enti Pubblici in cui fosse previsto un orario settimanale di 36 ore e che non ricorressero i requisiti di cui all’art. 437 cod. proc. civ. per l’acquisizione d’ufficio dei documenti non tempestivamente prodotti in primo grado dai ricorrenti.
3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. Il C.I.S.I. e la società EVI s.p.a. in liquidazione hanno resistito con distinti controricorsi.
4. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed omessa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 36 Cost. in relazione alla erronea interpretazione dei verbali di conciliazione in tema di unicità del rapporto, orario di lavoro ed equivalenza della retribuzione; inoltre, violazione ed omessa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 36 Cost.
6. Si deduce che con accordi conciliativi prodotti in primo grado sia C.I.S.I. che EVI s.p.a. avevano riconosciuto la nullità dei contratti a termine conclusi sotto il vigore della legge 230 del 1962 e riconosciuto l’esistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la cui decorrenza doveva necessariamente essere fissata alla data della prima assunzione; che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato l’art. 2112 cod. civ., che impone di considerare un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’inizio del primo rapporto di lavoro stagionale e non ha rilevato l’illegittimità della imposizione ai lavoratori di un orario superiore a quello richiesto prima del trasferimento, avendo invece considerato le condizioni di fatto imposte all’atto di sottoscrizione della lettera di assunzione da parte di EVI s.p.a. in data 23.12.2002 e il riferimento ivi fatto al c.c.n.l. Acquedottisti; che la Corte di merito non ha tenuto conto dell’accordo sindacale sottoscritto dalle OO.SS. con EVI s.p.a il 24.7.2003, con cui la società, al fine di compensare il disagio conseguente all’aumentato numero di ore lavorative settimanali per il passaggio dal Settore Pubblico con orario di 36 ore settimanali al Settore Acquedotti con 38 ore settimanali, intendeva riconoscere ai dipendenti interessati al passaggio permessi retribuiti compensativi per un totale di 12 giornate su base annua, corrispondenti a 72 ore; che l’orario di 38 ore è stato richiesto solo agli attuali ricorrenti mentre il restante personale ha continuato a prestare servizio per 36 ore settimanali e solo dopo successivi accordi sindacali intervenuti sino al 24.7.2003 l’orario di 38 ore è divenuto effettivo per tutti; che i ricorrenti hanno subito una decurtazione della loro paga all’atto del trasferimento dei contratti di lavoro a EVI s.p.a. e non hanno goduto neanche di riposi e permessi retribuiti aggiuntivi.
7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 416 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., per avere il Tribunale ammesso documentazione prodotta da EVI s.p.a. solo in fase di decisione e per non aver la Corte d’appello ammesso i documenti rilevanti e decisivi prodotti dagli appellanti, in violazione del principio del giusto processo. I documenti non ammessi in appello erano indispensabili poiché fornivano la prova decisiva del fatto che prima del 2000 gli appellanti e l’altro personale dipendente rendevano una prestazione di 36 ore settimanali, in applicazione del d.P.R. 268/1987.
8. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso di primo grado, nonché omesso esame della documentazione rilevante e decisiva prodotta in appello ed omesso esame della censura svolta avverso la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. a causa della ammissione di documenti tardivamente prodotti dalle parti convenute.
9. I motivi di ricorso presentano plurimi profili di inammissibilità.
10. Le censure sono articolate attraverso vari riferimenti ad accordi conciliativi e ad accordi sindacali, neanche esattamente individuati, che se pure localizzati negli atti processuali non sono in alcun modo trascritti nel ricorso per cassazione, almeno nelle parti rilevanti. Non solo, è dedotta la violazione dell’art. 2112 cod. civ. ma non esiste alcun accertamento nella sentenza impugnata dell’avvenuto trasferimento di azienda o di ramo di azienda e le domande formulate in primo grado, come trascritte a pag. 2 del ricorso per cassazione, recano riferimenti alla cessione dei contratti di lavoro, figura giuridica contemplata dall’art. 1406 cod. civ. Peraltro, i rilievi svolti nei motivi di ricorso non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha individuato la fonte di disciplina del rapporto di lavoro degli attuali ricorrenti nei verbali di conciliazione dai medesimi sottoscritti nel dicembre 2003 con la EVI s.p.a. Parimenti inammissibili sono le censure mosse col secondo e col terzo motivo di ricorso, sia nella parte i cui criticano le statuizioni di primo grado di ammissione di documentazione tardivamente prodotta, non censurabili con il ricorso per cassazione, e sia nella parte in cui denunciano la violazione di norme processuali sul presupposto di decisività delle prove non ammesse nel giudizio di appello (atte a dimostrare lo svolgimento da parte degli attuali ricorrenti prima del 2000 di un orario di lavoro 36 ore settimanali), presupposto non dimostrato ed anzi smentito dall’accertamento contenuto nella sentenza d’appello, e non validamente contrastato, sulla fonte di disciplina dei rapporti di lavoro in oggetto costituita dal verbale di conciliazione del dicembre 2003.
11. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, in favore di ciascun controricorrente.
13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.700,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, nei confronti di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2022, n. 17808 - La denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29043 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 - La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2022, n. 930 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 agosto 2022, n. 23974 - I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27970 - In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…