CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21285

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Contenuto necessario – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Mancanza – Inammissibilità del ricorso

Fatti di causa

G.P.S. dipendente della società T.I. spa, distaccato in Cile ma residente fiscalmente in Italia, presentava la dichiarazione dei redditi Mod.Unico 2003, relativa all’anno di imposta 2002, facendo valere il credito di imposta derivante dall’assolvimento delle imposte in Cile in relazione agli anni 2002 e 2001.

A norma dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 l’Ufficio procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione, rilevando che il credito per le imposte assolte all’estero non poteva comunque superare l’importo della imposta netta italiana dovuta per il medesimo anno 2002. Pertanto l’Agenzia delle Entrate disconosceva il credito di imposta per la parte superiore al “tetto” delle imposte dovute in Italia nell’anno 2002, sostanzialmente non riconoscendo il credito di imposta maturato nell’anno 2001 in quanto l’imposta italiana netta dovuta per l’anno 2002 risultava incapiente rispetto alle ulteriori imposte pagate all’estero nell’anno 2001. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento per euro 25.217.

G.P. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 406 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 5.6.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

G.P. resiste con controricorso. Deposita memoria.

Ragioni della decisione

Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorso si compone della semplice formulazione dei motivi di ricorso preceduti dalla riproduzione del ricorso introduttivo del ricorrente e della sentenza impugnata, con omissione della esposizione dei fatti di causa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179 – 01).

Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro tremilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.