CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21304
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Contenzioso tributario
Rilevato che
l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in epigrafe con la quale è stato respinto l’appello da essa proposto e confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della A. s.p.a. e ritenuta la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato;
Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: con l’atto impugnato l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla A. s.p.a., un atto di contestazione per ritenuta violazione dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinando la relativa sanzione; la contribuente aveva proposto ricorso avverso il suddetto atto, contestando la legittimità dell’atto impugnato sia per difetto di motivazione sia per la ritenuta violazione della previsione di esenzione di cui all’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; l’Agenzia delle entrate, costituendosi, aveva eccepito la legittimità della pretesa e la completezza della motivazione; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, avendone ritenuta la fondatezza atteso che le prestazioni rese dalla coassicuratrice delegataria dovevano essere considerate accessorie alla prestazione principale; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, nel contraddittorio con la contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello ed ha confermato la decisione del giudice di primo grado, avendo ritenuto, in diritto, che l’attività svolta dalla coassicuratrice delegataria doveva essere qualificata come mandato relativo all’operazione di assicurazione, quindi da considerarsi esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n. 633/1972; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a unico motivo di censura;
la A.V. s.p.a. si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto la pretesa impositiva era stata esercitata nei confronti della A. s.p.a., soggetto giuridico diverso dalla controricorrente;
Considerato che
deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla controricorrente;
in particolare, la controricorrente ha eccepito di non essere stata parte del processo tributario svoltosi in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano e, successivamente, in grado di appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in quanto sia l’atto di accertamento che i giudizi tributari hanno riguardato altro soggetto, la A. s.p.a., diverso dall’odierna controricorrente;
l’eccezione è fondata;
il presente ricorso risulta notificato alla A.V. s.p.a., cod. fisc. 08407030587; dall’esame della pronuncia del giudice di appello si evince che l’atto di contestazione n. TMBCO4D00010/2012 era stato emesso nei confronti della A. s.p.a.;
nel ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate risulta precisato, in sede di ricostruzione del fatto e svolgimento del processo, che: i verbalizzanti hanno ritenuto che le prestazioni di servizio ricevute dalla A. s.p.a., nell’ambito degli accordi di coassicurazione, quale delegataria, ovvero, delegante, sono da considerarsi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (pag. 2 del ricorso); Si è costituita ritualmente in giudizio l’Agenzia delle entrate controdeducendo a tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente, ribadendo la legittimità dell’atto impugnato e chiedendo la riunione del giudizio a quelli portanti i nn. di RG 2742/12 (A.V.) e 2745/12 (A. s.p.a.) (pag. 3 del ricorso) e che la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato l’istanza di riunione avuto riguardo alla parziale diversità soggettiva delle ricorrenti;
dalla documentazione prodotta dalla controricorrente, in particolare dalle visure relative alle società in esame, si evince che la A. s.p.a. ha iniziato la propria attività nel 1978, mentre la A.V. s.p.a. ha iniziato la propria attività nel 1991, e che le stesse hanno diverso numero di codice fiscale e partita IVA;
parte ricorrente, dinanzi alla eccezione proposta dalla controricorrente, non ha addotto alcuna argomentazione diretta a contrastare le risultanze documentali sopra indicate; ne consegue che la controricorrente è soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata fatta valere la pretesa impositiva e che ha preso parte ai giudizi tributari di primo e secondo grado, sicché la notifica del presente ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto effettuata nei confronti di soggetto che non è il legittimo contraddittore;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
la condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessive euro 510,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
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