CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21306
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione apparente – Nullità
Rilevato che
– con la sentenza impugnata la CTR confermava la sentenza di primo grado che aveva quasi completamente annullato l’avviso di accertamento impugnato, con il quale l’Erario rettificava le dichiarazioni reddituali dei ricorrenti a fini IRPEF, IRAP e IVA;
– impugna l’Erario con ricorso affidato a tre motivi;
– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 del D. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., poiché difettosa di un’autonoma presa di posizione rispetto a quanto dedotto in giudizio con l’appello;
– con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 39 comma 1 del D.p.r. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. non avendo la CTR motivato in ordine alle ragioni per le quali dovevasi preferire il metodo della media ponderata in luogo di quella aritmetica nella ricostruzione del valore da attribuirsi agli articoli sottoposti a verifica;
– con il terzo motivo si contesta la violazione dell’art. 54 del D.p.r. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non aver adeguatamente la CTR valutato il materiale probatorio e applicato alla situazione di fatto rilevata dai verificatori le presunzioni di acquisto e cessioni previste dalla disposizione in esame;
Considerato che
– il primo motivo di ricorso è fondato e ha effetto assorbente sulle altre due censure;
– la lettura della sentenza impugnata consente di valutare in effetti la motivazione come difettosa di ogni minimo segno di valutazione critica delle ragioni di impugnazione, e nel concreto risulta quindi sostanzialmente apparente, quindi del tutto insufficiente.
– questa Corte ha ritenuto infatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016) che “la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;
– ne risulta che la motivazione è omessa poiché dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, e deriva anche l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013);”
– i residui motivi di ricorso risultano assorbiti;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.