CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21309

Tributi doganali – Omesso versamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Sanzioni

Ritenuto

che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 80/36/10, depositata il 23/7/2010, ha accolto i riuniti appelli proposti, rispettivamente, da S.C.C., L.C.C., A.C. e L.C., soci della A. s.r.I., avverso la decisione di primo grado, di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di mora, con il quale l’Agenzia delle Dogane aveva chiesto loro il pagamento di sanzioni, in qualità di coobbligati di A.P., per omesso versamento di tributi doganali, Iva ed interessi, come da verbale, in data 12/5/1993, della Guardia di Finanza, giusta cartella di pagamento a quest’ultimo notificata il 6/2/1995;

che la sentenza di primo grado, secondo il giudice di appello, non ha tenuto nella dovuta considerazione il fatto che l’obbligazione dei coobbligati in solido segue le sorti di quella dell’obbligato principale, e che la cartella di pagamento in questione è stata annullata con sentenza passata in giudicato, con definitiva liberazione dell’obbligato principale dal debito tributario, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, e con effetti favorevoli anche per i coobbligati in solido, benché non fosse stata notificata ad alcuno di essi, in via autonoma, alcuna prodromica cartella di pagamento;

che ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Dogane, con tre motivi, cui resistono gli intimati con controricorso, mentre Equitalia Esatri s.p.a. non ha svolto attività difensiva;

Considerato

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato formulata nella memoria di costituzione, in primo ed in secondo grado, allo scopo di contestare la tesi dei coobbligati d’imposta, secondo cui il giudicato favorevole formatosi sul rapporto obbligatorio che riguarda A.P. avrebbe efficacia espansiva nei loro confronti;

che con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., giacché la sentenza di primo grado non considera che nei confronti dei coobbligati d’imposta era stata pronunciata sentenza n. 571/00 della Corte di Appello di Milano, avente ad oggetto gli stessi fatti (di contrabbando) per i quali risultano emessi gli avvisi di mora, decisione parzialmente sfavorevole agli odierni intimati, condannati al pagamento della minor somma di £. 2.016.818.140, per Iva ed altri tributi evasi, oltre £. 1.186.621.810 per interessi maturati, divenuta definitiva a seguito di sentenza n. 24081/2006 della Corte di Cassazione, che rigettò i ricorsi proposti dai C.;

che con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, omessa motivazione sulla circostanza della preventiva notifica della cartella di pagamento, giacché la sentenza di secondo grado fa riferimento anche alla necessità che la notifica dell’avviso di mora, riguardante i coobbligati d’imposta, fosse preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, senza considerare che nei ricorsi introduttivi gli stessi C. avevano ammesso di aver ricevuto la notifica della “cartella esattoriale n. 5000282 (…) il 6 febbraio 1995”;

che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte;

che la ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra sull’affermazione che l’annullamento della cartella di pagamento (n. 5000282) notificata ad A.P., disposto con decisione del “Tribunale di Milano (…) passata in giudicati e resa definitiva”, ha effetto, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, anche nei confronti dei coobbligati d’imposta, soggetti anch’essi liberati dall’obbligazione tributaria così venuta meno, ai quali non è stata notificata, in via autonoma, alcuna prodromica cartella di pagamento;

che la decisione è errata in diritto in quanto gli odierni intimati opposero le ingiunzioni fiscali loro notificate per diritti evasi, ed interessi, su partite di carne bovina, di provenienza extracomunitaria, destinate all’esportazione, ed invece immesse al consumo durante il transito in Italia, e questa Corte ha evidenziato, nella richiamata sentenza n. 24081/2006, che “l’ingiunzione fiscale costituisce atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale”, per cui l’opposizione proposta dai soggetti ingiunti è “idonea a introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta”;

che, pertanto, la intervenuta conferma della sentenza della Corte di Appello di Milano, recante la condanna “in solido” degli allora appellati al pagamento, in favore dell’erario, della “minor somma” sopra ricordata, in ragione delle operazioni irregolari effettivamente accertate, esclude di per sé la necessità che l’avviso di mora, atto dell’esattore (Equitalia Esatri s.p.a.), dovesse essere preceduto dalla notifica, in via autonoma, di una cartella esattoriale, a sostegno di pretesa impositiva traente origine, del resto, dal verbale della Guardia di Finanza, atto notificato a tutti i responsabili delle contestate violazioni doganali;

che, invero, si è in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale, trova un limite alla sua applicazione nell’eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto (tra le tante, Cass. n. 14814/2011 e n. 3306/2003);

che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di cui sopra e va, pertanto, cassata, con rinvio al medesimo giudice a quo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.