CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21310
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Regime del margine – Fatture inesistenti – Contenzioso tributario
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento relativo a IVA, Ires e Irap per l’anno 2004 nei confronti della s.r.l. A. esercente il commercio di autoveicoli contestando l’errata applicazione del “regime del margine” relativo alla commercializzazione di auto usate acquistate all’estero, indebita detrazione di IVA e costi portati da fatture ritenute soggettivamente inesistenti con conseguente ripresa di deduzione di costi indebitamente contabilizzati e rettifica di costi generali ritenuti in parte non deducibili.
Avverso l’avviso la società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Savona che con sentenza n.250/04/2008 accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla sanzioni correlate al recupero dell’Iva e al recupero, ai fini delle imposte sul reddito, dei costi di acquisto delle vetture.
Sia la contribuente che l’Agenzia delle Entrate appellavano la sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n. 65 depositata il 30.6.2010 sul rilievo che “nel corso dell’udienza non emergono motivi ed elementi rilevanti per riformare la sentenza impugnata, sentenza che pertanto deve essere confermata”.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Parte intimata non ha spiegato difese.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia in rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. dell’art.36 comma 2 n.4 d.lgs 31.12.1992, n.546 relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. per omissione totale di motivazione.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.14 comma 4 bis, legge 24.12.1993 n. 537 e dell’art.75 comma 5 dpr 22.12.1986 n. 917 in relazione all’art. 360 n.3 cpc; in particolare deduce che l’art. 14 comma 4 bis cit. opera non appena emergono all’attenzione dell’amministrazione finanziaria fatti o atti qualificabili come reato e che, nella specie, era evidente che la società fosse consapevole della reale provenienza degli autoveicoli direttamente da cedenti comunitari e non degli interposti cedenti nazionali.
3. Il primo motivo è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che ‘hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (da ultimo Cass., ord. 26 giugno 2017, n. 15884);
– la motivazione della sentenza impugnata incorre nel suddetto vizio denunciato in quanto si limita ad affermare “nel corso dell’udienza non emergono motivi ed elementi rilevanti per riformare la sentenza impugnata, sentenza che pertanto deve essere confermata”e non esplicita, nemmeno in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, rendendo impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
L’accoglimento del primo motivo rende oggettivamente inutile l’esame, comportando l’assorbimento della relativa trattazione, del secondo motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza cassata, con rinvio anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, affinché esamini il merito della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.