CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21821
Tributi – Contenzioso tributario – Notifica del ricorso a mezzo posta – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento – Assenza di attività difensiva da parte dell’intimato – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
– con sentenza n. 1327/2016, depositata il 14 luglio 2016, la CTR di Firenze ha rigettato l’appello proposto da U.A. S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso avviso di pagamento di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2011, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito;
– a fondamento del decisum ha ritenuto la CTR che:
– venivano in rilievo contributi (cd. beneficio di scolo) dovuti dal gestore di servizio idrico integrato per l’utilizzazione di canali consortili per lo scarico di acque reflue;
– così come rilevato dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, detti contributi non avevano natura tributaria in quanto trovavano fondamento in una convenzione e, così, costituivano corrispettivo di una prestazione commerciale;
– U.A. S.p.a. ricorre per cassazione articolando tre motivi;
– con un primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, c. 1, n. 1, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, la ricorrente che, – anche alla stregua degli arresti di legittimità, – nella fattispecie difettava la previa intesa (tra Autorità d’ambito territoriale e Consorzio) qual presupposta dalla legislazione regionale (I. regione regionale Umbria del 23 dicembre 2004, n. 30, art. 21, c. 3) ai fini della determinazione dei contributi in contestazione; difetto, questo, cui si correlava l’iniziativa unilateralmente assunta dal Consorzio nella determinazione dei contributi stessi e, con ciò, il fondamento della giurisdizione del giudice tributario;
– con un secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla I. regionale Umbria n. 30 del 2004, art. 21, c. 3, cit., al r.d. n. 215 del 1933, art. 11, ed al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 166, deducendo che, dal cennato difetto di una previa intesa, conseguivano implicazioni (oltrechè sulla giurisdizione) sulla debenza contributiva, costituendo l’intesa presupposto necessario (ed imprescindibile) «nel procedimento di accertamento e determinazione del beneficio di scolo»;
– col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., viene denunciata carenza assoluta di motivazione della decisione e/o insufficienza, violazione dello ius constitutionis, con riferimento alla I. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla I. regionale Umbria, n. 30 del 2004, cit., art. 20, c. 6, assumendosi, più specificamente, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, e l’indeterminatezza del conseguente beneficio di scolo, in ragione del mero richiamo del piano di classifica (in quanto tale inidoneo a giustificarne l’imposizione);
– il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia non ha svolto difese.
Considerato che
– la notificazione del ricorso è stata, nella fattispecie, eseguita a mezzo del servizio postale (I. n. 890 del 1982) e la ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata;
– secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, l’omessa produzione di detto avviso di ricevimento, – che rileva in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, – in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28/03/2019, n. 8641; Cass., 12/07/2018, n. 18361; Cass., 01/10/2015, n. 19623; Cass., 28/04/2011 n. 9453; Cass. Sez. U., 12/05/2010, n. 11429);
– nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Consorzio svolto attività difensiva;
– in ragione della rilevata inammissibilità, ricorrono, per converso, i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23697 - Inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed assenza di attività difensiva dell'intimato
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11171 - In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4451 depositata il 20 febbraio 2024 - L’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23967 depositata il 7 agosto 2023 - In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…