CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21822
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Lite pendente – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193/16 – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. L’avv. M.G.M.M. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1125/4/14 del 27 maggio 2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Cosenza per Tarsu dal 2002 al 2006, oltre interessi e sanzioni; ciò con riguardo al piano-terra di un immobile in suo possesso, adibito in parte a studio professionale, ed in parte ad uso abitativo.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Comune di Cosenza
2. In data 30 novembre 2017 la ricorrente ha allegato istanza documentata di adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/16 conv. in l. 225/16, mediante rateazione del debito fino al 30 settembre 2018. A seguito di ciò, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio “solo all’esito del perfezionamento del pagamento dell’ultima rata Con ordinanza interlocutoria 19 dicembre 2017 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare l’effettivo buon esito della suddetta procedura di definizione agevolata mediante pagamento dell’ultima rata concordata con l’agente per la riscossione.
In data 6 giugno 2019 la ricorrente ha depositato prova del regolare versamento tramite MAV delle rate stabilite a definizione della lite, con conseguente rinuncia al giudizio ed istanza di estinzione del processo a spese compensate.
L’istanza è accoglibile, stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione ex art. 6 d.l. 193/16 conv.in I. 225/16.
P.Q.M.
– v.to l’art. 6 d.l. 193/16 conv. l. 225/16;
– dichiara estinto il processo a spese compensate.