CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8282
Tributi – Contenzioso tributario – Ipotesi di litisconsorzio necessario – Appello notificato validamente solo ad una delle parti in giudizio – Notifica inesistente nei confronti delle parti in giudizio – Ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice
Fatti di causa
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso delle parti contribuenti avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di immobili sito in via T., nella microzona 19 della città di Roma (Parioli) ex art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato;
che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto ad una delle due comproprietarie, L.B., la notifica era stata effettuata presso il suo vecchio domicilio ed era dunque, a tutti gli effetti, inesistente, non potendosi provvedere alla rinnovazione della notifica essendo già decorsi i termini di impugnazione;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 291 e 156 cod. proc. civ., in quanto quando una parte si sia limitata a proporre appello solo contro una delle parti vittoriose, non notificando quindi l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 153, 156 e 160 cod. proc. civ., perché la notifica sarebbe solo nulla e non anche inesistente in quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello effettivo anche se risultante dagli atti del procedimento.
Considerato che le due contribuenti, controricorrenti in Cassazione, sono secondo la CTR comproprietarie degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento e che secondo questa Corte:
in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio: Cass. n. 15489 del 2010; conformi Cass. n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014);
quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e l’effetto conservativo dell’impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell’impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell’art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione (Cass. 27 luglio 2001, n. 10297; Cass. 20 aprile 2007, n. 9381).
Ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, dopo aver constatato l’esistenza di un procedimento a carico di due soggetti ritenuti comproprietari (peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione della parte contribuente, secondo cui la B. sarebbe nuda proprietaria e la S. usufruttuaria, il contraddittorio sarebbe comunque da integrare nei confronti della prima, essendo appunto la proprietaria) e come tali litisconsorti necessari e la validità della notifica nei confronti di uno e l’inesistenza della notifica nei confronti dell’altro, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello anziché ordinare l’integrazione del contraddittorio, così vanificando l’effetto conservativo dell’impugnazione, che si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbito i! secondo, il ricorso della parte contribuente va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6489 - In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello…
- Corte di Cassazione sentenza n. 18183 depositata il 7 giugno 2022 - L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23410 - Non è possibile ammettere che l'impugnazione dell'atto di rettifica del valore di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, vincolante ai vari fini dell'esercizio del potere impositivo,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21125 del 4 luglio 2022 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia tra il titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6821 - In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17020 depositata il 13 agosto 2020 - L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…