CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13647

Licenziamento – Proporzionalità della sanzione espulsiva – Impugnativa – Rinuncia al ricorso – Difetto di interesse – Sopravvenuta inammissibilità

Rilevato che

Con sentenza in data 18 aprile 2019, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da E. B. avverso la decisione del Tribunale di Forlì che aveva respinto la impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente dalla C. H. I. S.p.A.;

in particolare, la Corte ha ritenuto l’addebito contestato astrattamente idoneo a costituire giusta causa di recesso e proporzionata la sanzione espulsiva;

per la cassazione della sentenza propone ricorso E. B., affidandolo a tre motivi;

resiste, con controricorso, la C. H. I. S.p.A.;

Considerato che

va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta;

deve, quindi, reputarsi essere sopravvenuto il difetto di interesse alla definizione del ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’ interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (sul punto, fra le altre, Cass. n. 25625 del 2020);

la intervenuta rinunzia induce, nel rispetto dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale a reputare sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto. (vedi per tutte: cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018, n. 19037/2019)

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite.