CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1959
Tributi – IRPEF – Cessione d’azienda – Accertamento plusvalenza fondato sulla mera importazione di quello eseguito in sede di imposta di registro – Illegittimità – Nullità dell’accertamento
Con sentenza del 6 luglio-13 luglio 2010 (nr. 157/1/2010) la Commissione Tributaria Regionale di Milano, previa riunione degli appelli proposti dall’Ufficio, ha riformato le due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che avevano accolto i ricorsi separatamente proposti dalla società R. sas di B. E. & C. s.a.s. e dalle socie, E. B. e R.V. contro gli avvisi di accertamento notificati a ciascuna delle parti ricorrenti per l’anno di imposta 2001 (sentenza nr. 96/12/2008 resa nei confronti della società e della socia B. e sentenza nr. 360/41/08 resa nei confronti della socia V.); per l’effetto ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, derivanti dalla plusvalenza accertata ai fini della liquidazione della imposta di registro sulla cessione di azienda intervenuta tra la società R. s.a.s. e la società PROFUMERIA L. di B.J. & C. s.a.s.
Ricorrono per la cassazione di detta sentenza le contribuenti, deducendo tre motivi d’impugnazione.
Al ricorso ha resistito l’Agenzia delle Entrate, sostenendone l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza.
Con memoria ex art. 372 cod. proc. civ. la ricorrente R.V. ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/16, conv. in L. 225/2016 e domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2017 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alla contribuente di rinunciare al ricorso.
Con atto depositato il 27.11.201198, notificato in data 30.11.2018 all’Agenzia delle Entrate, la stessa contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso non avendovi più interesse a seguito dell’adesione alla definizione agevolata.
Rilevato che
Il 30 luglio 2001 la “R. di B. E. e C.”s.a.s. cedeva alla “Profumeria L. di B.J. e C.” s.a.s. l’azienda commerciale per la vendita al dettaglio di profumeria e altro per il corrispettivo di lire 383.000.000, delle quali lire 170.000.000 per avviamento.
L’Agenzia delle Entrate rettificava il valore d’avviamento da £ 170.000.000 a £ 414.000.000 con avviso di liquidazione della maggiore imposta sulla differenza.
I contraenti impugnavano separatamente l’avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza 22/39/07, emessa nel giudizio promosso dalle cedenti, passata in giudicato, riduceva il valore dell’avviamento da 414.000.000 a £ 309.803.000; e che nel giudizio promosso dall’acquirente confermava il valore d’avviamento dichiarato di 170.000.000.
Sulla base della prima di queste sentenze l’Agenzia delle Entrate notificava in data 27/2/2007 a R. s.a.s. l’avviso di accertamento n. RIP022000082/2007 per l’anno 2001, con il quale, precisato che “nel caso specifico il valore accertato risultante dall’avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, costituisce un elemento che integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/73, facendo presumere che tale importo coincide con il corrispettivo della cessione, determinando una quota di plusvalenza non dichiarata”, determinava in Lire 309.803.000 la maggiore plusvalenza patrimoniale; con avvisi successivi e separati accertava in capo alle due socie maggiori redditi di partecipazione, correlati alle quote societarie rispettivamente del 55 e del 45%.; quindi notificava a B. E., per l’anno 2001, l’avviso di accertamento n. RIP012000108/2007 e a V. R. l’avviso di accertamento n. R1T0I0700337/2007 per l’anno 2001, con il quale, tenuto conto dell’avviso di accertamento emesso in capo a R. (di cui sub 5.1) e considerato che la signora V. “era compartecipe nelle società “R. di B.E. e C SAS” con sede in Milano, Galleria Bore/la n. (…) CF 01482610159 nella misura del 45%” accertava (erroneamente) un reddito di partecipazione di Lire 156.074.495 pari ad Euro 80.605, 75 ( cfr. l’avviso di accertamento n. RI T010700337/2007 allegato n. 1 al ricorso in I grado avverso l’avviso di accertamento n. R1T010700337/2007 e qui allegato sub 6).
Detti avvisi sono stati impugnati, con separati ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che li ha annullati.
Impugnate le due sentenze davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con la sentenza qui impugnata – che ha riunito le due cause – gli accertamenti sono stati confermati.
Considerato che
1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per la ricorrente R.V., che ha rinunciato al ricorso in seguito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 D.L. 193/’16, conv. in L. 225/2016. I documenti allegati all’istanza provano l’esecuzione degli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio. Le relative spese vanno compensate (Cass., n. 10198 del 27/04/2018; Cass., n. 28311 del 07/11/2018).
2.1. Con il primo motivo le altre parti ricorrenti E.B. e R. di B.E. e C. s.a.s. hanno denunciato «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma, 1, n. 4, cod.proc.civ.» in ragione del fatto che sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello era stata dedotta quale ragione di impugnazione degli accertamenti anche la erroneità della quantificazione dei maggiori redditi accertati. In particolare si era evidenziato che nel bilancio al 31.12.2001 erano state indicate come «proventi straordinari» plusvalenze per avviamento in misura di £ 170.000.000 e si era dedotto che l’ufficio nel far valere il giudicato relativo all’imposta di registro (che aveva accertato una plusvalenza da avviamento di £ 309.803.000) – non avrebbe potuto recuperare l’intero importo consacrato nel giudicato ma soltanto la eccedenza rispetto all’avviamento esposto in bilancio (eccedenza pari a £. 139.803.000).
2.2. Con il secondo motivo le stesse ricorrenti hanno denunciato «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 5 cod. proc. civ.» in ragione dell’omessa considerazione del fatto secondo cui, per la stessa questione, ancorché res inter alios acta siccome proposta dagli acquirenti dell’azienda, la Commissione Tributaria aveva ritenuto illegittima la rettifica del valore dell’avviamento operata dall’Agenzia delle Entrate.
2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato «violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 52, 54 DPR 917/1986, dell’articolo 39, comma 1 lettera d) DPR nr.600/1973 e dell’articolo 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. civ.» in considerazione del fatto che l’imposta sul reddito e l’imposta di registro sono fondate su presupposti di fatto diversi e come tali il valore determinato per la prima non si sarebbe potuto ricavare trasponendo il valore accertato sulla seconda.
3. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati unitariamente e ritenuti assorbiti nel terzo in considerazione dello ius superveniens costituito dall’art. 5, comma 3, del d.lgs 147/’15 secondo il quale «gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347>>.
La norma, la cui natura interpretativa è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 12265/2017; Cass., 9513/2018) e che va quindi applicata retroattivamente, rende nulli gli accertamenti – come quello oggetto del presente giudizio – fondati sulla mera importazione ai fini I.R.PE.F. dell’accertamento (ancorché divenuto definitivo) eseguito in sede d’imposta di registro; ed è applicabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, nel presupposto (qui portato dal terzo motivo d’impugnazione) dell’intervenuta devoluzione della questione (Cass., 19617/2018).
Essendo incontroverso che l’accertamento impugnato fu motivato esclusivamente sulla base di quello emerso in sede di liquidazione d’imposta di registro e non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito, con l’accoglimento degli atti introduttivi proposti dalle contribuenti.
Poiché la soluzione della controversia è conseguenza di ius superveniens, le spese vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio nei riguardi di V. R. per rinuncia a norma dell’art. art. 6 D.L. 193/16, conv. in L. 225/2016 e compensa interamente fra le parti le relative spese processuali.
Accoglie il terzo motivo del ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi delle ricorrenti B. E. e R. s.a.s.
Spese dei giudizi di merito e di legittimità compensate.
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