CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 2033
Natura non occasionale della diaria di trasferimento – CCNL Multiservizi – Accertamento – Erogazione una tantum
Rilevato che
la Corte di appello di Bologna, con sentenza nr. 1491 del 2017, ha rigettato il gravame di F.V. avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società M.F.M. SPA, aveva respinto la domanda del lavoratore volta ad accertare la natura non occasionale della diaria di trasferimento di cui all’art. 29 del CCNL Multiservizi e, per l’effetto, ad ottenere differenze di retribuzione;
la Corte di appello, esaminata la ratio e la lettera della disposizione contrattuale, ha concluso per la natura occasionale dell’indennità, quale «erogazione una tantum», avente funzione risarcitoria o compensativa dei disagi connessi al trasferimento del lavoratore; ha, dunque, escluso il carattere fisso e mensile dell’emolumento;
avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione F.V., fondato su un unico ed articolato motivo;
M.F.M. SPA (ora R. S.p.A.) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL Personale dipendente da Imprese Esercenti Servizi di pulizia e Servizi Integrati/ Multiservizi. E’ censurata l’accertamento, quale erogazione occasionale, dell’indennità disciplinata dall’art. 29 del CCNL Multiservizi del 30.6.2011;
le censure si fondano su un’errata ricostruzione della normativa collettiva; tuttavia il ricorrente non ha provveduto a depositare in allegato al ricorso la disciplina collettiva che pretende essere stata erroneamente applicata dalla Corte territoriale così incorrendo nella violazione dell’art. 369 nr. 4 cod. proc. civ. che impone a pena di improcedibilità che al ricorso siano allegati «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione. A tal fine non può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, allenterò fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi, come nella specie, una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (cfr. Cass. n. 4350 del 2015, ord., sez.un., nr. 25038 del 2013, Cass., sez.un., n. 22726 del 2011);
in base alle argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
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