CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2019, n. 20430
Compenso del curatore fallimentare- La liquidazione del compenso deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’art. 39 della legge fall.
Rilevato che
Con decreto del 3/3/2017, il Tribunale di Fermo ha liquidato al curatore del Fallimento C. Gestioni Industriali spa, avv. P. S., la somma di euro 811,35, quale compenso ai sensi art. 1 e ss. del d.m. 25/1/2012, n. 30, oltre rimborso spese generali nella misura del 5% sull’importo liquidato, oltre accessori nella misura di legge, ponendo il relativo pagamento a carico dell’Erario, ai sensi art. 146 del d.p.r. 115/2002 e della sent. Corte cost. 174/2006.
Il Tribunale è pervenuto a detta quantificazione avuto riguardo all’opera prestata, ai risultati ottenuti ed all’importanza del fallimento, considerando che il Fallimento era sostanzialmente privo di attivo e che non erano state documentate le spese sopportate.
Ricorre l’avv. S., sulla base di un unico articolato motivo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico mezzo, il ricorrente si duole del riconoscimento del solo importo minimo garantito dall’art.4, d.m. 30/2012, senza la specifica indicazione dei criteri seguiti, senza riferimento alla consistenza del passivo, senza riconoscere l’indennità di missione ai sensi dell’art.4, comma 2, d.m. cit.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale è incorso in una sostanziale carenza argomentativa, che già di per sé rende nullo il provvedimento, come ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte.
Ed infatti, le pronunce 6202 del 2010, 190953 del 2017 e 16793/2018,. hanno affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. 28 luglio 1992 n. 570 ratione temporis), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.
E’ stato altresì affermato nella pronuncia 20111 del 7/10/2015 che il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all’art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.
A detti principi, validi anche nella vigenza del d.m. 30/2012, che ha abrogato il d.m. 570/1992, non si è attenuto il Giudice del merito, che non ha altresì statuito alcunché sulla spettanza dell’indennità di missione ex art. 4, comma 2 d.m. cit.; accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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