CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232
Tributi – Riscossione – Termini di prescrizione – Cartella di pagamento non impugnata – IRPEF – Termine decennale
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 4984/16 sez 39, rigettava i ricorsi proposti da L. S. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 09720142090000899006 per IRPEF.
Avverso detta decisione la ricorrente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1222/1/2018, lo accoglieva ritenendo l’avvenuta prescrizione delle pretese tributarie ad eccezione di una sola pretesa afferente a liquidazione di spese di giudizio cui era applicabile la prescrizione decennale.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un motivo illustrato con memoria.
La contribuente ha resistito con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis cpc..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione degli artt. 2946, 2948 n.4 e 2953 c.c. per non avere la CTR argomentato in relazione ai diversi termini prescrizionali applicabili alle varie cartelle recanti tra loro tributi diversi di cui nel ricorso vengono fomite specifiche indicazioni.
Va premesso che il ricorso risulta regolarmente proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione tramite il Ministero di avvocato del libero Foro, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita tramite l’Avvocatura generale.
Il motivo è manifestamente fondato.
Va premesso che la sentenza ha riguardato crediti tributari tra loro diversi (cinque relativi a tributi locali , uno relativo ad irpef ed uno relativo a spese giudiziarie) portati da sette distinte cartelle senza la stessa abbia esaminato e specificato in dettaglio i diversi termini prescrizionali applicabili a ciascun tipo di tributo e senza alcuna indicazione della data di notifica delle singole cartelle.
E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass SU 23397/16; Cass 930/18; Cass 11800/18).
Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art 2948 comma primo n. 4, c.c. ovvero altro termine breve.
Nel caso di tributi erariali relativi ad Irpef ,ad esempio, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.- “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine dì prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007) (Cass 24322/14).
La mancanza dunque di ogni specificazione in ordine ai singoli tributi ed alla data della notifica degli atti relativi da parte dell’Amministrazione determina la violazione di legge dedotta con il ricorso.
Si osserva che con il controricorso la contribuente ha lamentato l’omessa notifica delle cartelle di pagamento senza peraltro proporre ricorso incidentale avverso la sentenza della Commissione regionale, onde le doglianze in questione non sono suscettibili di esame da parte di questa Corte.
Il ricorso dell’dell’Agenzia delle Entrate Riscossione va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.