CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21792 – Nelle mansioni di attesa la chiamata fa parte dell’attività lavorativa richiesta. Nel contratto della badante convivente, invece, vi può rientrare solo “l’intervento inatteso, insolito, inconsueto” una tantum determinato da un’occasione improbabile e remota. Laddove invece si tratti di evenienza ripetuta tale da divenire un evento probabile allora l’impegno assunto deve essere retribuito