CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2018, n. 13485
Consulenza aziendale – Iscrizione alla gestione commercianti – Presupposti – Qualificazione commerciale – Attività professionale in forma d’impresa
Rilevato che
con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Parma, ha confermato l’accoglimento della opposizione al ruolo ed alla cartella di pagamento proposto da B.P. nei confronti dell’INPS, diretta ad ottenere la declaratoria che esso ricorrente non era tenuto, quale consulente aziendale, agli obblighi contributivi derivanti dall’iscrizione alla gestione commercianti, nei confronti dell’INPS, dal 1986 al 2004;
la Corte del merito ha ritenuto fondante il rilievo secondo il quale l’attività di consulenza aziendale svolta dal P. non era qualificabile commerciale poiché I’ Inps non aveva fornito prova dell’attività professionale in forma d’impresa;
avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, illustrata da memoria, relativa alla violazione e o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: art. 1 legge n. 613 del 1966, art. 1 legge n. 1397 del 1960, come modificato dall’art. 1, comma 203, I. n. 662 del 1996, art. 2 I. n. 1397 del 1960, art. 49 del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 53 d.p.r. n. 917 del 1986, come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, e degli artt. 2082, 2226 e 2697 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo che ravvisa nell’aver trascurato la circostanza fondamentale dell’avvenuta iscrizione del P. alla Camera di commercio; B.P. è rimasto intimato;
Considerato
che il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che (come osservato già da questa Corte di legittimità da Cass. n. 17643 del 2016 e da ultimo da Cass. 296 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” della sentenza impugnata che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte del P., essendo stato ben evidenziato non solo che non poteva attribuirsi alcun valore assoluto, in quanto non dotata di effetti costitutivi, alla iscrizione della parte alla Camera di commercio, ma anche che l’Inps non aveva in alcun modo contestato la specifica descrizione dell’attività in concreto esercitata che non assumeva rilievo imprenditoriale in quanto priva di qualsiasi organizzazione e fondata sulla quasi esclusiva componente personale intesa come conoscenze specifiche e fiducia acquisita sul mercato del lavoro;
che, in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività intellettuale e non imprenditoriale diretta a prestazione di servizi in favore di terzi;
che, infatti, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta laddove va ricordato che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;
quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013) e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività personale, intellettuale, di consulenza aziendale ; va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’ attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti; va, inoltre, osservato – con riferimento al contenuto della memoria depositata dall’Inps – che esula dall’ oggetto del presente giudizio la verifica della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del P. alla gestione separata di cui all’art. 26, comma 202, l. n. 335 del 1995, né tale questione può essere utilizzata dal punto di vista logico per sostenere la tesi dell’Istituto, giacché non corrisponde al vero l’affermazione che l’attività svolta dal P., necessariamente, non è imprenditoriale né professionale in ragione del fatto che, per giungere a tale conclusione, si sarebbe dovuto accertare in concreto attraverso quali atti professionali sia stata svolta l’attività da qualificare; infatti, le attività di esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale che devono essere effettuate da chi sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge sono quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributarie vd. Cass. n. 14085 del 2010). il ricorso va, in definitiva, rigettato;
nulla va disposto per le spese di lite del presente giudizio, essendo rimasto intimato B.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18276 - Il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13555 - Ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1559 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20258 - Ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 - Lo svolgimento di un'attività commerciale in modo abituale e prevalente è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…