CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2018, n. 13506
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Contributi previdenziali
Rilevato che
1. M.G. S.r.l. proponeva opposizione ex art. 618 c.p.c. avverso quattro intimazioni di pagamento notificate da Equitalia centro S.p.A. con riferimento ad altrettante precedenti cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti per contributi Inps non versati. Il Tribunale accoglieva il ricorso in relazione a tutti i crediti vantati con le cartelle.
La Corte d’appello di Firenze, all’esito del gravame interposto dall’Inps, in parziale riforma della sentenza gravata, accertava il diritto degli appellanti di procedere ad esecuzione per l’importo portato nell’ultima delle cartelle indicate nel dispositivo del primo giudice, e confermava per il resto l’impugnata sentenza ritenendo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia centro S.p.A.), che come primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1988 e 2944 c.c. e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la richiesta di rateizzazione dei debiti presentata nel maggio del 2012 e poi la corresponsione di alcune delle relative rate costituisse riconoscimento del debito e quindi fosse condotta idonea ad interrompere la prescrizione;
3. come secondo motivo, lamenta la mancata equiparazione ai fini della maturazione della prescrizione delle cartelle esattoriali non opposte agli atti giudiziari passati in giudicato, e quindi la violazione e falsa applicazione degli articoli 2953 e 2946 del codice civile e sostiene che dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale.
4. La società M.G. Srl ha resistito con controricorso e l’Inps si é costituita con procura in calce al ricorso.
5. L’Inps ha poi depositato autonomo ricorso avverso la medesima sentenza (da qualificarsi come incidentale, considerato che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, v. Cass. 04/12/2014 n. 25662), a fondamento del quale deduce come unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995 in relazione all’articolo 2953 del codice civile e sostiene che i crediti portati nella cartella esattoriale opposta sarebbero soggetti alla prescrizione decennale.
6. M.G. s.r.l. ha resistito con controricorso.
7. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 del codice di procedura civile.
8. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
9. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado – premesso che l’atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse – ha ritenuto che tale valore non potesse nel caso attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, valorizzando le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società — già valutate dal giudice di primo grado – a conferma di una diversa volontà da parte del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva anche valere l’intervenuta prescrizione.
2. Il primo motivo di ricorso di Equitalia servizi di riscossione è dunque inammissibile, in quanto valorizza solo la presentazione dell’istanza di rateizzazione ed il pagamento di alcune delle rate, senza confutare la motivazione della Corte che ha avuto riguardo alla volontà ivi espressa dalla parte, quale ricostruita anche in base al comportamento complessivo da questa tenuto, ritenuta non univocamente significativa della volontà ricognitiva. Né il contenuto della richiesta e delle relative dichiarazioni del legale rappresentante è riportato nel ricorso, che contiene solo il riferimento alla pg. 8 dell’atto di appello ove si deduceva l’effetto interruttivo della richiesta di rateizzazione, né ad esso sono allegate, in violazione dei principi di necessaria specificità dei motivi desumibili dagli artt. 366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c. (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal Dlvo n. 40 del 2006, operante ratione temporis). Tali lacune non possono peraltro essere colmate con le puntualizzazioni formulate nella memoria, considerato che questa è destinata esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma ivi non può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (v. da ultimo Cass. n. 24007 del 12/10/2017 e precedenti conformi ivi richiamati).
3. Infondati risultano poi il secondo motivo del ricorso di Equitalia e l’unico motivo posto a sostegno del ricorso dell’Inps, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
4. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.
5. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi.
6. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a carico di ciascuno di essi in 1.500,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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