CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2019, n. 14688
Rapporto di lavoro – Mobilità ex art. 18 DPR 465/1997 – Diritto a conservare all’atto del passaggio le indennità di reggenza
Rilevato
che con sentenza del 9 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Arezzo e accoglieva la domanda proposta da F.B. nei confronti dell’INAIL, dichiarando che la B., transitata all’INAIL per mobilità ex art. 18 d.P.R. n. 465/1997 proveniente da altra amministrazione presso la quale operava con inserimento nei ruoli di segretario comunale e beneficiaria, in ragione del riconoscimento giudiziale del proprio diritto a conservare all’atto del passaggio le indennità di reggenza e di reggenza a scavalco, di direttore generale, dell’assegno ad personam pari alla differenza tra il più favorevole trattamento economico maturato nel precedente ruolo e quello spettante presso l’amministrazione di destinazione, avesse diritto al cumulo di tale assegno con l’indennità attribuitale dall’INAIL per Io svolgimento di funzioni vicarie del dirigente della sede di Arezzo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, l’indennità di funzioni vicarie insuscettibile di concorrere, come preteso dall’INAIL, al riassorbimento dell’assegno ad personam di cui la B. beneficiava onde conservare il trattamento economico maturato presso l’amministrazione di provenienza, trattandosi di emolumento non attribuito in via generale dall’amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi la medesima qualifica del dipendente ivi transitato per mobilità;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso la B.;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, d.P.R. n. 3/1957, 3, commi 57 e 58 l. n. 537/1993 e 1, comma 226, l. n. 266/2005, lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per addivenire alla pronunzia di accoglimento della pretesa della B., assumendo essere insufficiente il mero richiamo all’orientamento di questa Corte quando del principio accolto se ne omette l’applicazione, disattendendo il riferimento alla pensionabilità dell’indennità attribuita dall’amministrazione ricevente quale unico criterio rilevante al fine di stabilire l’incidenza dell’indennità predetta agli effetti del riassorbimento del trattamento ad personam, tanto più che, nella specie, non si verserebbe nell’ipotesi di indennità avente il carattere dell’accidentalità e della temporaneità che, si ammette, potrebbero farla ritenere non computabile ai fini del riassorbimento;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, l. n. 88/1989, l’Istituto ricorrente, ribadisce anche con riferimento alla norma richiamata quanto dedotto nel primo motivo circa incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, sostenendo che alla luce della predetta norma, che autorizza la contrattazione collettiva articolata ad individuare posizioni funzionali di particolari rilievo, compréndenti anche l’esercizio di funzioni vicarie, da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e della nona qualifica, si dovrebbe ritenere anche la relativa indennità attribuibile in via generale a tutti i dipendenti delle predette qualifiche, sicché non avrebbe fondamento l’affermazione della Corte territoriale per cui quell’indennità non sarebbe annoverabile tra gli emolumenti attribuiti in via generale dall’amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi la qualifica interessata e la conclusione cui perviene circa la non computabilità della stessa ai fini dell’assorbimento dell’assegno ad personam di cui è causa;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere che la Corte territoriale abbia, non diversamente dallo stesso Istituto ricorrente, fatto corretto riferimento al principio di diritto accolto da questa Corte (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23853 e Cass. 3.11.2011, n. 22743), per cui non sarebbero computabili ai fini dell’assorbimento dell’assegno ad personam spettante, in funzione del mantenimento del trattamento economico maturato, al dipendente transitato per mobilità ad altra amministrazione gli emolumenti che non siano attribuibili in via generale dall’amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi la medesima qualifica del dipendente trasferito ma sia altrettanto correttamente. pervenuto a conclusioni opposte a quelle qui sostenute dall’Istituto ricorrente sulla base della lettura dell’art. 15 della l. n. 88/1989, non essendo quella lettura, per la quale l’indennità di funzioni vicarie sarebbe attribuibile in via generale a tutti i dipendenti della ottava e della nona qualifica, sostenibile in base alla formulazione letterale della norma richiamata né suscettibile di verifica in ordine alla sua correttezza alla stregua del disposto della contrattazione decentrata, cui la previsione legislativa di cui all’art. 15 l. n. 88/1989 fa rinvio per la concreta disciplina delle posizioni funzionali e delle indennità dalla stessa contemplate, non avendo l’Istituto ricorrente provveduto a trascrivere o ad allegare tale disciplina collettiva;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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