CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10232
Tributi – Riscossione – Ipoteca – Cancellazione per nullità della notifica delle cartelle esattoriali – Rimborso delle somme versate – Esclusione
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso in data 29.12.2015 M.F. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il silenzio rifiuto serbato da Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione), avverso la propria domanda di rimborso della somma di euro 30.688,17 oltre accessori, corrisposta a fronte dell’accensione di ipoteca effettuata sulla base di alcune cartelle esattoriali. Assumeva a tal fine di aver ottenuto, con sentenza con sentenza n. 267/18/12 depositata il 24.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, l’annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica delle cartelle e che, dunque, le somme versate dovevano considerarsi indebite.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 8312 del 21.3.2016, rigettava il ricorso del contribuente, rilevando, che la decisione che aveva condotto alla cancellazione dell’ipoteca era stata pronunciata a causa della nullità della notificazione delle cartelle esattoriali che ne avrebbero costituito il presupposto e, pertanto, il giudicato formatosi in quel giudizio non consentiva di affermare la natura indebita del pagamento, dal momento che la decisione non aveva avuto ad oggetto la legittimità della pretesa tributaria, ma solo la legittimità dell’iscrizione ipotecaria e la regolarità della notificazione che l’aveva preceduta.
3. Anche la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 5346/6/17 pronunciata il 29.5.2017 e depositata il 12.6.2017 rigettava l’appello proposto dal M., il quale pertanto proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell’8.10.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Considerato in diritto
1. Con un unico motivo il ricorrente deduce “ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 68 D.Lgs 546/92”, assumendo che la C.T.R. avrebbe rigettato la richiesta di restituzione di somme indebitamente pagate malgrado la stessa C.T.R. con sentenza passata in giudicato (n. 267/18/12, depositata in data 24.10.2012), avesse annullato un’iscrizione ipotecaria sulla base della violazione dell’art. 50 D.P.R. 602/73 e dell’omessa prova delle notifiche delle cartelle a essa sottese.
2. La doglianza è infondata.
3. Come rilevato da questa Corte, l’art. 68 D.Lgs. 546/92, “è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l’impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l’amministrazione, in virtù dell’obbligo da essa stabilito, ma, più in generale dell’obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa, è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute” (Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.9.2016, n. 18027).
3.1. Ne discende come la disposizione in esame rappresenti la norma in virtù della quale il soggetto che ha indebitamente pagato obbligazioni tributarie possa ottenere la restituzione delle somme versate. Tuttavia, come rappresentato dalla Suprema Corte la ripetizione dell’indebito consegue solamente ad un pagamento privo di causa, poiché dichiarato tale con sentenza – passata in giudicato – che abbia caducato o in parte o per l’intero il debito tributario.
3.2. Nel caso di specie, la sentenza gravata ha correttamente rilevato che la pronuncia della C.T.R. della Campania n. 267/18/12 invocata dall’odierno ricorrente ha preso in considerazione solo la questione attinente alla ritualità della notifica delle cartelle, ma non si è occupata in alcun modo della debenza del tributo sottostante e non ha accertato alcuna eccedenza di tributo corrisposto ex art. 68 2° comma D.Lgs 546/92, limitandosi a ritenere non provata la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria quale vizio derivato di questa. Invero l’anzidetta decisione non ha in alcun modo privato di efficacia i ruoli e le pretese sottese alle cartelle, essendo entrata nel merito della sola ritualità della notifica delle cartelle.
4. Sotto altro profilo ha osservato questa Corte che “la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento” (cfr. Cass. Sez. V, Sent., 29-07-2011).
4.1. Conseguentemente, poiché nel caso in esame è stata impugnata la sola iscrizione ipotecaria, l’omessa impugnazione delle pretese impositive ha comportato la intangibilità ed irretrattabilità dell’iscrizione a ruolo, così come correttamente affermato dai giudici di merito, talché il pagamento del contribuente non può ritenersi privo di causa e quindi, indebito.
4.2. Ne discende che il semplice vizio di notifica non coinvolge la pretesa tributaria che, pertanto, non può ritenersi per ciò solo indebita.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 4.000,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11481 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17701 depositata il 31 maggio 2022 - In tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30118 - L'accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste - che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11734 depositata il 12 aprile 2022 - Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una "norma in bianco". Al contrario l'istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…