CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10251 – In tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo