CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10265 – In tema di imposte sui redditi e di Irap sono deducibili solo i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità