CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8865 – In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale