CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30964
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Accertamento nei confronti di società e soci – Procedimenti separati – Sentenza emessa nei confronti della società – Sospensione del procedimento nei confronti dei soci fino a passaggio in giudicato
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 2755/8/17 dep. il 24.3.2017, emessa su impugnazione da parte di P.M. di avviso di accertamento per Irpef anno 2009 in relazione alla sua qualità di socia al 33% della C.A.C. s.r.l., destinataria di accertamento di maggiori ricavi. La C.T.R., pur ritenendo legittima la presunzione di distribuzione di utili ai soci di s.r.l. a ristretta base azionaria, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in quanto “l’accertamento emesso in capo alla società è stato annullato con sentenza già confermata in appello, con conseguente effetto nei confronti del presente giudizio”.
La contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione del combinato disposto del d.lgs. 546/92 art. 1 e art. 295 c.p.c., ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per non avere la C.T.R. considerato che la sentenza emessa nei confronti della società non era passata in giudicato, per cui avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo ai soci in attesa del passaggio in giudicato della sentenza concernente la società.
2.1.Il motivo è fondato in base alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società. Ciò in quanto l’accertamento tributario nei confronti della società costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 23323 del 31/10/2014).
2.2. Sul punto, codesta Corte si è già espressa (Cass. 2016 n. 4485, n. 5581 del 19/03/2015) statuendo che: “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato”. Pertanto, “la circostanza che l’accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato, incide non sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell’oggetto di tale distribuzione; cosicché la causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili”.
2.3. Tanto premesso, preso atto che con l’ord. n. 10480/2018 è stata cassata con rinvio per un nuovo esame la sentenza della C.T.R. della Campania, n. 7883/33/2016 dep. 12 luglio 2016, relativa alla società, la C.T.R. ha basato la propria decisione sull’errato presupposto che la sentenza nei confronti della società fosse passata in giudicato (cfr. Cass. n. 4485 del 07/03/2016 cit.).
La sentenza va conseguentemente cassata nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR della Campania per un nuovo esame e per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
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