CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35087
Professionista – Ingegnere – Omessi contributi – Avviso di addebito – Prescrizione – Decorrenza
Rilevato che
1.la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato, in relazione all’ingegnere L.C., illegittima la «pretesa di pagamento della contribuzione afferente l’anno 2008 di cui all’avviso di addebito […] per intervenuta prescrizione […]»;
2.per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2009, data di scadenza del versamento dei contributi, mentre la diffida, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento, perveniva al professionista in data 30.06.2014»;
3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con un motivo, cui non ha opposto difese L.C.;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.;
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod. proc. civ. – l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. in relazione all’art. 2, commi 26 e ss., della legge 8 agosto 1995 nr. 335, all’art.18 del D.Lgs. nr. 241 del 1997, all’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 nr. 435 e del D.P.C.M. del 4 giugno 2009 pubblicato in G.U. nr. 137 del 16 giugno 2009, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2008, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2009;
6. il motivo è fondato;
7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
8.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate);
9.nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4.6.2009 cit., emanato giusta la previsione generale dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto di interesse, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi […] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b);
10. ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);
11. agli indicati principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata;
12. la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
13. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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