CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35114
Professionista – Commercialista in quiescenza – Contributo di solidarietà – Trattenute illegittime – Obbligo di restituzione
Rilevato che
con sentenza depositata in data 12.01.2018 n. 380, la Corte di appello di Ancona ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a M.N., dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto per il quinquennio 2014-2018 sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione;
avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, M.N..
Considerato che
con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost. (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. – la ricorrente si duole di violazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006;
violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).
Nella specie la Corte d’appello ha ben governato il principio di diritto ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Casa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a pagare a M.N. le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. A.C. che si è dichiarata antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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