CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27423
Tributi – IRAP – Professionisti – Accertamento – Presupposto impositivo – Verifica – Prestazione di terzi
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il ricorrente impugna la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente al 2005 e 2006, dove si è fatta questione della sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
La ricorrente, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 1 primo periodo e dell’art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in presenza di costi per remunerare la prestazione di terzi e, quindi, in presenza di lavoro altrui nell’attività della professionista, benché quest’ultima non possedesse alcuna struttura organizzativa a lei imputabile, negli anni in contestazione, in quanto si avvaleva della consulenza di figure professionali della cui organizzazione non era responsabile.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Infatti, in riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, la giurisprudenza di questa Corte milita nel senso che occorra valutarne l’effettiva natura (Cass. ordd. nn. 7520/16, 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14).
Nel caso di specie, non risultano chiariti dalla CTR la natura e l’entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa e che avrebbero integrato, ad avviso dei giudici d’appello, il requisito dell’autonoma organizzazione.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.