CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27622
Tributi – Acquisto di terreni in qualità di titolare di impresa individuale – Cedenti privati – Esclusione IVA e fatturazione
Rilevato che
Con sentenza in data 28 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da A.R. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, era stato rettificato il reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2004 e 2005., La CTR osservava – per quel che rileva in questa sede – che, come esattamente argomentato dal primo giudice, risultava documentatamente provato che il contribuente era intervenuto negli atti di acquisto dei terreni, oggetto di accertamento, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale esercente attività edile e non quale privato. Rilevava, inoltre, che la cessione non doveva essere fatturata né assoggettata ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati non esercenti attività di impresa.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Il controricorrente ha depositato memoria, con la quale chiede la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata.
Considerato che
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente essendosi la CTR limitata ad un acritico rinvio alla sentenza di primo grado senza dar conto delle ragioni che avevano indotto alla conferma della decisione ed al rigetto dei motivi di impugnazione. Inoltre la pronuncia di appello sarebbe illogica e contraddittoria per avere la CTR dapprima affermato che il contribuente aveva acquistato i terreni quale titolare di impresa e non come privato, per poi concludere che l’acquisto non doveva essere fatturato né assoggettato ad IVA in quanto effettuato da privato non esercente attività d’impresa.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere omesso la CTR di dar conto della effettiva sussistenza della prova contraria posta a carico del contribuente, a fronte degli elementi addotti dall’Ufficio che legittimavano l’accertamento sintetico.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Va, anzitutto, rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non si risolve in un mero rinvio alla decisione di primo grado, avendo la CTR fatto espresso riferimento agli elementi probatori (atti di acquisto dei terreni nei quali il contribuente compariva quale titolare di impresa, non assoggettabilità a fatturazione e ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati) posti a fondamento della decisione.
Si osserva, inoltre, come non sia ravvisabile la dedotta contraddittorietà o illogicità della decisione per avere la CTR prima affermato che il contribuente aveva acquistato i terreni quale titolare di impresa e non come privato, per poi concludere nel senso che l’acquisto non doveva essere fatturato né assoggettato ad IVA in quanto effettuato da privato non esercente attività d’impresa, essendo evidente che il riferimento contenuto in sentenza all’acquisto dei terreni «da privati» deve ragionevolmente intendersi, nel contesto motivazionale, come correlato alla posizione dei due venditori dei terreni, e non all’unico acquirente.
Sulla base degli elementi indicati in sentenza (atti di acquisto dei terreni nei quali il contribuente compariva quale titolare di impresa, non assoggettabilità a fatturazione e ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati), la CTR ha ritenuto, con apprezzamento in fatto ad essa riservato, che il contribuente avesse offerto idonea prova che i terreni acquistati inerissero all’attività d’impresa, con conseguente inutilizzabilità delle relative spese ai fini dell’accertamento sintetico operato dall’Ufficio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non può accogliersi la domanda, formulata in memoria, di condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non ravvisandosi nella specie la sussistenza di stati soggettivi di mala fede o colpa grave fondanti la chiesta condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
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