CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23845
Docente dipendente pubblico – Accertamento dell’obbligo di iscrizione nella Gestione separata – Attività libero professionale di ingegnere, con versamento ad Inarcassa del contributo integrativo – Sussiste
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 153 pubblicata il 5.3.2018, ha respinto l’appello di P.R., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda del predetto, docente dipendente pubblico (iscritto alla gestione Inps) e ingegnere libero professionista, volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e di versamento dei relativi contributi, pretesi dall’Inps in relazione all’attività libero professionale svolta, con versamento ad Inarcassa del contributo integrativo;
2. avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, l’Inps;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Considerato che
4. col primo motivo di ricorso P.R. ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, in relazione agli artt. 11 e 14 delle preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.);
5. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, in relazione all’art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335/1995 (art. 360 n. 3 c.p.c.);
6. i due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, ripropongono la questione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
7. tale questione è già stata decisa da questa Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, n. 520 del 2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale“‘.
7. considerato che la Corte di merito si è conformata al principio di diritto appena richiamato e che non ricorrono motivi per discostarsi dallo stesso, deve respingersi il ricorso in esame;
8. la novità della questione al momento di instaurazione della lite determina la compensazione delle spese anche del giudizio di legittimità;
9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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