CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23863
Tributi – Imposte di registro – Trasferimento di immobile per atto del giudice – Agevolazione prima casa – Dichiarazione del contribuente – Necessità – Spostamento temporale – Fondamento
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza 5281/47/2014 depositata in data 3.6.2014 con la quale la CTR della Campania aveva accolto l’appello proposto da T.M.P avverso la decisione della CTP di Napoli reiettiva del suo ricorso riguardante la impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n. 4943/2008 emessa dal Tribunale di Napoli in esito ad un giudizio di divisione.
Il ricorso è affidato all’unico motivo, indicato nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 22.4.1982, n. 168 e dell’art. 1 del DPR n. 131/1986 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. secondo cui l’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa è subordinato ad espressa richiesta formulata nell’atto di acquisto del compratore, tenuto contestualmente a dichiarare l’esistenza dei presupposti cui è condizionata l’agevolazione.
Nel caso in esame era mancata ogni richiesta da parte della T. che, peraltro, aveva già assolto al pagamento dell’imposta nella misuira agevolata;
La contribuente è costituita con controricorso.
Considerato che
L’unico motivo di ricorso è fondato e va accolto.
L’atto sottoposto a registrazione è una sentenza di divisione giudiziale ex art. 713 e segg. c.c. di un compendio immobiliare in comunione ereditaria con conseguente obbligo di richiedere la registrazione a carico del Cancelliere.
La norma dell’art. 1 della legge 168/1982 circoscrive la possibilità per il contribuente di effettuare dichiarazioni in ordine alle agevolazioni fiscali di cui intende avvalersi nel solo ambito dell’atto traslativo e nulla prevede per il diverso caso in cui l’atto di trasferimento avvenga per atto del giudice, come in sede di divisione giudiziale.
Secondo la CTR in tali casi il contribuente non ha alcuna possibilità di intervenire per rendere la dichiarazione sul regime fiscale cui ritiene di aver diritto atteso che scaturendo l’assegnazione dell’immobile da una sentenza conseguente a un giudizio di divisione, lo stesso non poteva sapere se quel determinato immobile gli sarebbe stato assegnato.
Non ritiene la Corte di poter condividere siffatta impostazione.
Ed infatti, dal fatto che il trasferimento dell’immobile derivi nei casi come quello in esame da un atto del giudice non può derivare una abrogazione della previsione che impone a carico del contribuente obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione. Tale momento, infatti, viene a porsi come quello a partire dal quale la parte destinataria degli effetti del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, e il rigetto dell’originario ricorso.
Le spese possono dichiararsi compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Spese compensate.
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