CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30882 – Il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici inerenti all’agevolazioni prima casa, ne acquisti un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, non essendo sufficiente la mera intenzione di detta destinazione