CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20605 – Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale