CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20605
Tributi – Notifica dell’avviso di accertamento – Spedizione a mezzo raccomandata – Deposito presso l’ufficio postale – Mancato ritiro – Perfezionamento della notifica – Giacenza – Termine di dieci giorni – Computo – Decorrenza del termine per l’impugnazione
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 90/25/2012, depositata in data 6.5.2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di G.F., esercente l’attività di avvocato, avverso la sentenza n. 31/03/2009 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2005 con i quali l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base di accertamenti bancari eseguiti ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.
La CTR, per quanto di interesse, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi per essere gli stessi tempestivi. Quanto al merito la CTR affermava che le somme registrate in entrata e in uscita dalle indagini bancarie non potevano ritenersi compensi professionali.
Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta che la CTR non aveva erroneamente rilevato che la data di notifica degli avvisi si era perfezionata il 22.12.2007, cioè dieci giorni dopo il deposito della relativa raccomandata presso l’Ufficio postale effettuata il 12.12.2007, sicché l’impugnazione spedita con raccomandata del 21.12.2007 era tardiva.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 D.Lgs n. 546/1992 e degli artt. 8 comma 2, 3 e 4 e 14 legge n.890/1972 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 per essere nulla la sentenza in quanto, essendo stato effettuato il deposito degli avvisi in data 12.12.2007, i ricorsi spediti a mezzo posta raccomandata il 21.2.2008 cioè il sessantunesimo giorno dal perfezionamento della compiuta giacenza erano tardivi.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
Anche a voler ritenere che il deposito degli avvisi sia avvenuto in data 12.12.2007, la giacenza si sarebbe perfezionata il 22.12.2007 che era un sabato e quindi prorogata, ex lege, a lunedì 24.12.2007.
Come affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 1418/2012) il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Nella specie, dunque i ricorsi spediti per posta il giovedì 21 febbraio 2008, 59 0 giorno dal perfezionamento della notifica erano tempestivi.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00 oltre al rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 (ndr art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).