CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20666
Contratti a progetto – Mancanza di specificità dei progetti – Rapporto intercorso tra le parti, di natura subordinata – Presunzione di carattere assoluto – Principio di indisponibilità del tipo contrattuale – Non necessaria alcuna verifica giudiziale – Ipotesi differente da quella in cui il progetto sia valido
Rilevato che
1. il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla s.r.l. A. nei confronti dell’INPS, ritenendo che i contratti a progetto, stipulati dalla società opponente con due lavoratori, contestati dall’INPS – che ne aveva rilevato, con riferimento al rapporto intercorso tra le parti, la natura subordinata, azionando la cartella per il pagamento dei contributi – non fossero tali da denotare il ritenuto carattere subordinato dei relativi rapporti di lavoro, pur nella mancanza di specificità dei progetti;
2. con sentenza del 20.3.2014, la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della stessa città, sul rilievo che una presunzione di carattere assoluto, che, a discapito della effettiva natura del rapporto, ne imponesse la qualificazione in termini di subordinazione, fosse contraria al principio di indisponibilità del tipo contrattuale e che, mancando una adeguata individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, il rapporto dovesse considerarsi subordinato, con spostamento a carico del committente dell’onere della prova che il progetto si fosse svolto con modalità proprie del lavoro autonomo;
3. osservava che, nella specie, doveva essere privilegiata l’ottica suddetta nella prospettiva della ricerca del requisito sostanziale, sicchè A.va valorizzato il tipo di mansioni svolte dai lavoratori nella gestione del residence C.P., con previsione di un loro compenso legato all’incremento dell’attività che gli stessi avrebbero dovuto raggiungere, senza previsione di orario determinato e con ampiezza di compiti di gestione, pur essendovi un referente della società che ne verificava la presenza e riceveva preventivamente le comunicazioni dei periodi di ferie di cui gli stessi intendevano fruire;
4. la Corte evidenziava che non era previsto un preciso orario di lavoro e che le sostituzioni erano libere, come emerso in sede di istruttoria orale; inoltre, i due lavoratori avevano possibilità di stabilire autonomamente, in sede di trattativa, il prezzo delle camere disponibili del residence, di gestire la contabilità dei clienti in relazione ad un interesse economico concreto ai risultati della gestione, essendo il compenso commisurato a questi ultimi, con assunzione del rischio economico inerente l’esercizio dell’impresa;
5. ciò era, del resto, secondo il giudice del gravame, conforme alla previsione dell’art. 62 d. Igs. 276/2003 ed alla sua lettura, non rilevando in senso contrario la circostanza che vi fosse stato un rimprovero nei confronti di uno dei lavoratori, in quanto lo stesso non era significativo della sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro;
6. di tale decisione domA. la cassazione l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la società, che ha depositato memoria illustrativa;
7. il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
1. l’istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1, 2 e 3 del d. Igs. 276/2003 e degli artt. 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte abbia disatteso le norme laddove, in assenza di valido progetto, ha concluso per la sussistenza di una presunzione relativa, a fronte della quale la prova fornita della società era stata nel senso dell’autonomia del rapporto di lavoro. Assume la violazione dell’art. 69, comma 1, d. Igs. 276/2003, che dispone “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di un o specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61 comma 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”;
2. l’istituto sostiene che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 69 configuri una “praesumpio iuris et de iure”, laddove il secondo comma nel medesimo articolo disciplina la diversa fattispecie di non conformità del contratto allo schema legale; evidenzia la differenza con quanto previsto dal comma 2, in cui è riservato al giudice il potere di accertare in fatto se il rapporto intercorso fra le parti sia riconducibile o meno alla subordinazione e, nell’ipotesi positiva, stabilisce la trasformazione della collaborazione coordinata in subordinazione;
3. osserva che, nella specie, a fronte dell’accertamento dell’insussistenza di un progetto, altro sarebbe dovuto essere il contenuto della pronuncia;
4. il ricorso è fondato;
5. in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17127 del 17.8.2016; conf. Cass. sez. lav. n. 12820 del 21.6.2016, richiamata da Cass. 24379/2017);
6. ciò consente di ritenere pertinente e conforme ad una piana lettura della norma il rilievo del ricorrente secondo cui non sia necessaria alcuna verifica giudiziale, poiché trova applicazione una presunzione iuris et de iure, dovendo osservarsi che l’ipotesi in esame è differente da quella in cui il progetto sia valido, ma si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato e che alla diversità dei fatti costitutivi delle due distinte fattispecie corrisponde una diversa distribuzione di oneri probatori, così come articolatamente chiarito da questa Corte in vari precedenti (cfr., per una articolata disamina delle due ipotesi, Cass. 10.5.2016 n. 9741);
7. da ultimo, Cass. 4.4.2019 n. 9471, ha esaurientemente dato a risposta a tutti le questioni, affermando che l’ assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (con richiamo a Cass. n. 8142 del 29/03/2017) e che la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018);
8. i dubbi di compatibilità costituzionale prospettati trovano adeguata soluzione osservandosi che nel caso non vengono sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma viene introdotta una sanzione che consiste nell’applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente; la Corte Costituzionale, con le sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115, ha escluso che rispettivamente il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia che sottraggono alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza;
9. il principio di “indisponibilità del tipo” è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso, non essendo, d’altra parte, il nostro ordinamento estraneo alla previsione dell’applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. artt. 1 c. 5 della L. 1369/1960, 1 della L. 230 del 1962);
10. la previsione non può, infine, ritenersi in contrasto con l’art. 41 Cost., 1 comma, in quanto trae origine da una condotta posta in essere dal datore di lavoro e violativa di prescrizioni di legge, né inadeguata, essendo coerente con il fine del legislatore, di perimetrare il potere di stipulare contratti a progetto per evitare l’elusione delle tutele predisposte per il lavoro subordinato;
11. per le esposte considerazione il ricorso deve trovare accoglimento, con la conseguenza che la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che procederà a nuovo esame in conformità ai richiamati principi;
12. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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