CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2018, n. 21443
Lavoro – Indennità di maternità – Obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro – Previsioni contrattuali collettive
Rilevato che
1. con sentenza in data 24 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non dovuto il credito di cui alla cartella di pagamento opposta dalla s.p.a. E., con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi per indennità di maternità;
2. per la Corte capitolina l’art. 6 della legge n. 138 del 1943, che esonera l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità di malattia quando il datore di lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente, era applicabile anche all’indennità di maternità, con la conseguenza che all’esonero dell’INPS dall’erogazione faceva riscontro l’insussistenza dell’obbligo datoriale al versamento della relativa quota contributiva.
3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la s.p.a. E. con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
4. con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008), degli artt. 22, comma 2 e 79 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e 6 della legge n.143 del 1938 e dell’art. 1, comma 1 del d.P.R. n. 145 del 1965, per avere la Corte di merito ritenuto che la prima delle due disposizioni citate, nell’interpretare autenticamente l’art. 6 cit. ha previsto che «i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero deN’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo», si applicasse anche ai trattamenti e ai contributi per maternità, con la conseguenza che, avendo il successivo comma 2, lett. a), dell’art. 20 cit. previsto l’obbligo per «le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto» di versare «la contribuzione per maternità» soltanto «a decorrere dal 1° gennaio 2009», nessuna contribuzione a tale titolo poteva l’INPS richiedere per il periodo precedente;
5. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
6. con numerose decisioni questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le società che derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20, d.l. n. 112 del 2008 (conv. in legge n. 133 del 2008), con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr., fra le tante, Cass. n. 15394 del 2017 e numerose successive conformi; da ultimo Cass. 10 aprile 2018, n.8861);
7. le richiamate decisioni hanno sottolineato che l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e non già dall’art. 1, d.P.R. n. 145 del 1965, disposizione ormai priva di efficacia diretta, in quanto legata all’esistenza dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, venuto meno a seguito della trasformazione in società per azioni, per effetto del d.l. n. 333 del 1992, e poi ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, realizzata dalla legge delega n. 128 del 1999 e dal successivo decreto legislativo n. 79 del 1999, conformemente agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE;
8. il principio che informa la materia degli obblighi contributivi delle società partecipate da enti pubblici si compendia nell’affermazione secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico (in tal senso cfr. Cass. n. 8591 del 2017; Cass. n. 4274 del 2016; Cass. n. 27213 del 2013);
9. sulla scorta di Cass., Sez.U., n. 10232 del 2003 e di Corte cost. n. 47 del 2008, va riaffermato che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà e che il concetto di sinallagma, inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi all’apporto contributivo delle categorie interessate il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale, con la conseguenza che, non esistendo tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben potendo dunque persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, contenuto nell’art. 15, legge n. 1204 del 1971, in tema di corresponsione dell’indennità di maternità, non consente di per sé di estendere ai contributi per la maternità l’esonero dall’obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a versare l’indennità di malattia;
10. dalle decisioni appena richiamate è dato ricavare un principio di generale relativo alla natura sostanzialmente impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed all’assenza di una stretta correlazione tra obbligo contributivo e prestazione alla stessa sottese;
11. l’individuazione delle previsioni contrattuali collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di maternità da parte della società controricorrente assolve al compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venir meno dell’efficacia precettiva del disposto dell’art. 1, d.P.R. n. 145 del 1965 e, trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non più legale, il suo adempimento non può logicamente essere invocato al fine di garantire l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all’indennità di maternità;
12. neanche si appalesano dubbi di legittimità costituzionale per una pretesa disparità di trattamento tra le società derivate dalla trasformazione dall’ente pubblico e quelle generatesi dallo scorporo delle prime, posto che l’efficacia precettiva dell’art. 1, d.P.R. n. 145 del 1965 deve ritenersi venuta meno a seguito della trasformazione dell’ENEL in società per azioni;
13. nessun indizio può trarsi, dall’art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, cit., in ordine alla volontà del legislatore di assoggettare le società rivenienti dal processo di trasformazione dell’ENEL al pagamento dei contributi per maternità solo a far data dal Io gennaio 2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata: tale obbligo, infatti, doveva ritenersi immanente al sistema in ragione dei rilievi di ordine sistematico dianzi enunciati, restando naturalmente salva la facoltà del legislatore di renderlo manifesto attraverso un’apposita disposizione di legge a carattere meramente ricognitivo(cfr. in tal senso, tra le tante, Corte cost. nn. 230 del 2016, 346 del 2010, 401 del 2007);
14. argomenti contrari neanche possono trarsi dall’art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1990, che, oltre i diritti quesiti, ha fatto salvi «gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza», giacché tale disposizione, originariamente introdotta per i dipendenti degli enti creditizi e successivamente estesa anche ai dipendenti dell’ENEL in virtù del d.l. n. 198 del 1993, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle situazioni giuridiche dei dipendenti degli enti pubblici oggetto di trasformazione in soggetti di diritto privato e non può in alcun modo costituire la base normativa per attribuire situazioni di vantaggio in favore dei loro datori di lavoro;
15. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22174 - Le società che derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell'ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all'1.1.2009
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 dicembre 2019, n. 33142 - Le società che derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell'ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al primo gennaio 2009
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 - Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ.,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21443 del 6 luglio 2022 - E' ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34127 - In tema di motivazione apparente la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera…
- DECRETO LEGISLATIVO 03 agosto 2022, n. 131 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…