CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2018, n. 21448
Lavoro – Contratti di somministrazione – Nullità del termine – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Accertamento
Rilevato che
1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Marsala, accogliendo la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della società B. Ambiente spa, ritenuta la nullità del termine apposto ai contratti di somministrazione stipulati con i lavoratori indicati in epigrafe, ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e ciascuno dei lavoratori odierni controricorrenti, il diritto dei lavoratori a riprendere servizio e ha condannato la società al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione;
2. la Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, dopo aver ritenuto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la non intervenuta decadenza di cui all’art. 32 della legge 183/2010 e successive modifiche, ha affermato che, pur operando nei confronti della B. Ambiente il divieto, ex art. 18, comma 2 bis, del D.L.n.112/2008 convertito nella L. n. 113/2008, introdotto dall’art. 19 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato per la nullità del termine del primo, siffatta normativa era inapplicabile al caso di specie perché i rapporti di lavoro dedotti in giudizio erano stati costituiti in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella legislativa e ha ritenuto irrilevante la data di adozione della sentenza;
3. avverso questa sentenza la società B. Ambiente spa propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure cui resistono con distinti controricorsi G. V. e P. V.; A. G. e G. P. sono rimasti intimati;
Considerato che
4. con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 183/2010, sostiene l’applicabilità nel caso di specie della decadenza prevista dalla denunciata normativa sul rilievo che l’impugnazione dei contratti di somministrazione, l’ultimo dei quali era scaduto il 30.9.2009, è intervenuta soltanto con nota del 24/28 febbraio 2012 e, dunque, oltre il termine ultimo” del 23 gennaio 2011″; sostiene inoltre che i ricorsi di primo grado erano stati depositati oltre il termine di 270 gg. e addebita alla Corte territoriale di avere fatto decorrere tale termine non dal 24.2.20012, data di spedizione della raccomandata contenente l’impugnativa stragiudiziale, ma dal 27.2.2012, data della sua consegna;
5. con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 27 e 86 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione anche agli artt. 35 e 36 del D. Lgs n. 165/2001, e dell’art. 25 del D. L. n. 1 del 2012 convertito nella L. n. 27 del 2012, prospetta che ad essa ricorrente, società “in house” a totale partecipazione pubblica secondo quanto previsto dallo statuto, si applica la disciplina vincolistica in materia di assunzioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con conseguente divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato, divieto che assume previsto anche dall’art. 25 del D.L. n. 1 convertito nella L. n. 27 del 2012 e dall’art. 86 c. 9 del D. Lgs. n. 276 del 2003;
6. con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 5°, della I. n. 183/2010 come autenticamente interpretato dall’art. 1 , comma 13, della I. n. 92/2012 in relazione all1 art. 18, comma 2 bis, del D.L. n.112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, introdotto dall’art. 19 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, assume che, avendo natura costitutiva la sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo tale sentenza, nella specie, intervenuta in epoca posteriore al detto art. 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, trova applicazione il divieto di conversione ivi stabilito;
7. le questioni poste con i motivi di ricorso sono già state affrontate da questa Corte con le ordinanze pronunciate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018 (nn. 13977/2018, 10768/2018, 10525/2018 e numerose altre conformi);
8. i principi affermati in tali pronunce vanno ribaditi in quanto il Collegio condivide le argomentazioni motivazionali che le sorreggono, da intendersi richiamate ai sensi dell’art. 118 cod.proc.civ.;
9. nelle richiamate decisioni è stato ribadito il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, della I. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010) ed è stato anche osservato che l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis;
10. in applicazione di tale principio il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perché i lavoratori non sono incorsi nella decadenza di cui trattasi in quanto, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, l’impugnazione dei contratti dedotti in giudizio, l’ultimo dei quali per ciascuno dei lavoratori odierni controricorrenti e intimati, è scaduto il 30.9,2009, è intervenuta con nota del 24 febbraio 2012 e, quindi, entro il termine di cui al citato art. 32 L. n. 183 del 2010 così come differito dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011;
11. il primo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere fatto decorrere il termine per l’impugnativa giudiziale dalla data di ricezione della raccomandata contenente l’impugnativa e non dalla data della sua spedizione in quanto il ricorrente non ha specificato se ed in quale atto processuale abbia sottoposto . alla Corte territoriale tale questione, in diritto comportante accertamenti in fatto (data di spedizione e di ricezione delle raccomandate contenente l’impugnazione del termine apposto ai contratti) che non risultata trattata nella sentenza impugnata (Cass. 167/2017,22934/2016, 23045/2015);
12. nelle decisioni pronunziate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018 è stato, poi, osservato che, come già sottolineato da questo giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. anche Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);
13. nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla citata pronuncia n. 3621/2018 intervenuta in materia di società “in house”, è rappresentata dall’art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che « le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
14. la violazione di tali disposizioni, di carattere imperativo, comporta che l’omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal c. 1 e di quelle selettive, richiamate nel c. 2, impedisce la conversione dei rapporti dedotti in giudizio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. 3621/2018);
15. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso perché risulta accertato nel giudizio di merito che i contratti di lavoro dedotti in giudizio furono stipulati successivamente alla data di operatività delle disposizioni contenute nell’art. 18 del richiamato D.L. n. 112 del 2008 (22.10.2008, sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione), convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008: l’il.3.2009 quanto a G. A., 1.5.2009, quanto a V. P. e V. G., il 16.2.2009 quanto a P. G.;
16. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, come già affermato nelle richiamate decisioni pronunziate all’Adunanza Camerale del 20.2.2018, in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l’effetto della nullità del termine (cfr. anche Cass. n.24330/2009);
17. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e vanno rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso;
18. la sentenza impugnata va cassata in ordine al motivo accolto e là causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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