CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34701
Tributi – Classamento immobili – Banchina per attracco di imbarcazioni da diporto – Variazione catastale con procedura Docfa – Atto di attribuzione rendita catastale – Discrasia tra rendita proposta e quella attribuita – Motivazione dell’avviso – Mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita – Legittimità
Ritenuto
1. – La Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 783 dell’8 maggio 2017, pubblicata il 29 maggio 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 1837 /2016 di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Operatori portuali e nautici di Santa Margherita Ligure di B.F., C.G. & C., s.a.s., avverso l’avviso di accertamento col quale la Agenzia delle entrate – in seguito alla denunzia di variazione catastale presentata in seguito alla realizzazione sull’area demaniale in concessione di una banchina di attracco per le imbarcazioni da diporto – aveva elevato la rendita a € 21.400,00 (contro € 2.188,00 proposti).
2. – L’ Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 27 dicembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.
3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 5 febbraio 2018 e con memoria del 15 ottobre 2019.
Considerato
1. – La Commissione regionale tributaria, premesso che erroneamente la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che la omessa allegazione all’avviso di accertamento delle «linee guida per la determinazione della rendita catastale (prezziario)» comportasse la nullità dell’avviso, ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando che il provvedimento impugnato era sotto altro profilo affetto da nullità, per vizio di motivazione.
E, in proposito, ha censurato che l’Agenzia delle entrate aveva omesso di dare conto «delle modalità di calcolo con le quali era pervenuta a determinare i valori esposti nel prezziario medesimo», soggiungendo: «non è possibile, a titolo di esempio, pretendere di applicare il medesimo prezziario (dei posti barca) al pontile del porto turistico di Santa Margherita Ligure, così come a quello del porto turistico di Lavagna».
2. – L’ Avvocatura generale dello Stato, con l’unico motivo di ricorso, denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; all’art. 2 del d. I. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge con modificazioni dalla I. 24 marzo 1993, n. 75, e al d. m. 19 aprile 1994, n. 701.
La ricorrente deduce: la Commissione tributaria regionale ha erroneamente interpretato le disposizioni relative alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, in generale, e degli atti della Amministrazione finanziaria nello specifico; la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in materia di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita avvenga secondo la procedura c.d. DOCFA, ai sensi dell’art. 2 del d.I. 23 gennaio 1993, n. 16, cit., in base alla stima diretta dell’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile è adempiuto – anche a fronte di una «discrasia tra rendita proposta e la rendita attribuita» la quale «derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati» – mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»; mentre solo qualora l’ufficio abbia disatteso gli elementi di fatto, indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e dare conto delle differenze riscontrate; orbene nella specie l’Agenzia delle entrate non ha disatteso gli elementi di fatto indicati dalla contribuente; la elevazione della rendita proposta consegue alla diversa valutazione tecnica del valore economico dell’immobile accatastato; esula del tema della sussistenza della motivazione dell’atto impositivo, la questione affatto diversa della attendibilità della stima operata dall’ufficio, che concerne il differente piano della prova della pretesa tributaria.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1 – Nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidato il principio di diritto secondo il quale: «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita […] se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso» (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).
A tale principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è uniformata la Commissione tributaria regionale.
Il Giudice a quo ha, infatti, erroneamente reputato – così incorrendo nella violazione di legge – che fosse da escludere la sussistenza stessa della motivazione dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 2 del d.I. 23 gennaio 1993, cit., e contenente la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all’ immobile, non ostante la elevazione delle rendita conseguisse esclusivamente a una differente valutazione tecnica in ordine al valore economico dell’immobile e senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dal contribuente.
3.2 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria
regionale della Liguria (in diversa composizione) per l’esame delle residue questioni non esaminate dal giudice a quo, siccome assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
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