CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34721
Processo tributario – Procedimento – Estinzione del processo – Adesione a definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16 – Istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere
Rilevato che
– R.G. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 21/11/13 del 12 febbraio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzioni notificatile in revoca delle agevolazioni ‘prima casa’ (imposta di registro ridotta ed imposta ipotecaria e catastale in misura fissa) da lei fruite sull’acquisto di un’abitazione in data 20 marzo 2002;
– l’agenzia delle entrate ha depositato controricorso;
– la contribuente ha depositato il 13 marzo 2017 istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, stante la presentazione in data 23 dicembre 2016 di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 6 d.l. 193/16, conv.in L. 225/16 (all. in atti);
– con memoria 29.7.17, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, la ricorrente ha allegato copia del bollettino postale di versamento dell’importo richiesto per la definizione, instando per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, a spese compensate.
Non sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 13636/15; 3542/17 ed altre).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo;
Compensa le spese.
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