CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2633
Tributi – IRAP – Attività di autonoleggio – Istanza di rimborso – Presupposto autonoma organizzazione
Rilevato che
1. con ricorso alla CTP di Roma la O. Srl impugnava il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza del 3/11/2005 di rimborso di euro 54.124,00, quale somma indebitamente corrisposta, nell’anno 2002, a titolo di IRAP;
la società rilevava di avere diritto al rimborso dell’IRAP, anno 2002, per non essere tenuta al pagamento di quell’imposta, a causa del proprio oggetto sociale (attività di autonoleggio); soggiungeva che la maggiorazione dell’1% dell’aliquota nazionale, introdotta con legge reg. Lazio n. 34/2001 (entrata in vigore nel 2002), poteva applicarsi solo dal 1°/01/2003, e non dal 1°/01/2002, ai sensi della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
la CTP accoglieva il ricorso;
con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia ed ha accolto l’appello incidentale della società;
in particolare, dopo avere dato conto delle posizioni delle parti, la Commissione laziale ha ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra “argomentazione sollevata dalle parti”, la circostanza che la società non avesse i requisiti (“autonoma organizzazione” e “mancanza di dipendenti”) per essere assoggetta all’IRAP, ma svolgesse un’attività di “lavoro autonomo senza alcun vincolo di dipendenza”;
l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ., mentre la contribuente è rimasta intimata;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, rubricato: «1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 3 d.lgs. 15.12.1997 n. 446; art. 3 legge 27.7.2000 n. 212; art. 5 comma 1 L.R. Lazio 13.12.2001 n. 34 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», l’Agenzia denuncia che il tema del contendere era di puro diritto, con la conseguente “irrilevanza della motivazione”;
delinea, quindi, il quadro normativo di riferimento e sostiene che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34/2001 che, derogando a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente, fa decorrere l’aumento dell’aliquota IRAP dal medesimo anno d’imposta (2002) della propria entrata in vigore, non si pone in contrasto con i principi costituzionali, sicché sarebbe illegittima la decisione della CTR che ha accolto l’istanza della società di rimborso della maggiore percentuale dell’IRAP, assolta nel 2002, a causa della violazione della stessa legge regionale;
1.1. il motivo è inammissibile;
erra l’Agenzia nel fissare, quale premessa nel proprio ragionamento, l’assioma che la motivazione della CTR sarebbe irrilevante;
se, infatti, la ricorrente si fosse confrontata, com’è necessario ai fini dell’ammissibilità del motivo, con la ratio decidendi della sentenza d’appello, avrebbe dovuto avvedersi che essa poggiava sulla ritenuta inapplicabilità dell’IRAP alla società ricorrente, per mancanza dei necessari requisiti normativi, non già, come ha invece supposto l’Ufficio, su un erroneo disconoscimento dell’efficacia, a decorrere dal 1°/01/2002, dell’aumento dell’IRAP, stabilito dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34/2001, aspetto, quest’ultimo, estraneo al percorso argomentativo della medesima decisione;
2. con il secondo motivo, rubricato: «2) Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.», l’Ufficio censura la sentenza impugnata che, da un lato, ha apoditticamente accolto il ricorso, senza fare riferimento alle circostanze di fatto che ne erano alla base (ossia la possibilità della Regione di aumentare l’aliquota “ad anno d’imposta già iniziato”), dall’altro, come si esprime l’Agenzia: “fa illogicamente riferimento all’IRAP dovuta dai lavoratori autonomi nei casi di mancanza di autonoma organizzazione, in aperta contraddizione con le premesse della stessa decisione da cui si evinceva l’oggetto della vertenza.”;
2.1. il motivo è fondato;
la decisione della CTR appare viziata, sul piano dello sviluppo logicogiuridico, perché, pur muovendo dall’incontestata premessa che la contribuente è una società di capitali (una Srl) – la cui attività, a norma dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive -, perviene all’erronea conclusione che essa non sarebbe soggetta all’IRAP, perché svolgerebbe attività di “lavoro autonomo senza alcun vincolo di dipendenza” (cfr. pag. 2 della sentenza);
3. ne consegue che, accolto il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della causa, nel rispetto della regula iuris per la quale l’attività delle società costituisce in ogni caso presupposto dell’IRAP, e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.