CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2143
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio – Attività di impulso processuale – Proponibilità disgiunta di ciascuna delle parti
Rilevato che
La contribuente ebbe ad impugnare, unitamente al terzo C.P., alcuni avvisi di accertamento e rettifica relativi a bollette di importazione doganale del 1995, con cui era stato riscontrato che importazioni di capi di bestiame avvenute in esenzione daziaria in quanto di origine ungherese, si erano rivelate di origine rumena, con recupero di prelievi agricoli e IVA all’importazione;
che il ricorso, rigettato in primo grado, veniva accolto in grado di appello dalla CTR del Friuli-Venezia Giulia quanto al terzo C. e veniva rigettato quanto alla odierna ricorrente, sul presupposto che la società contribuente era il soggetto dichiarante e che non si era verificata la decadenza triennale dall’accertamento;
che la Corte di Cassazione, con sentenza del 19 febbraio 2013 n. 8720, dichiarava l’inammissibilità del ricorso del terzo, rigettava il ricorso principale proposto dalla odierna ricorrente e accoglieva il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate per insufficiente motivazione, rilevando come la dedotta estraneità del terzo C. rispetto al disegno criminoso per il quale lo stesso era stato tratto a giudizio unitamente ad altri soggetto, potesse essere messa in discussione dal fatto che per alcune ipotesi criminose il terzo C. non sarebbe stato assolto ma ne sarebbe stata pronunciata la prescrizione;
che, a seguito di ricorso in riassunzione proposto dalla odierna società contribuente, la CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza in data 22 luglio 2014, ha rigettato in sede di rinvio il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente I.L.C.O., rilevando come il ricorso in riassunzione è stato proposto dalla contribuente e non da parte dell’Ufficio, che era risultato vittorioso nel giudizio di legittimità, osservando inoltre come non fosse possibile un nuovo esame in fatto per il principio del ne bis in idem;
che la CTR ha, in ogni caso, rigettato la «richiesta implicita dell’Ufficio sulla rilevanza dell’impugnato avviso di accertamento/rettifica anche nei confronti di C.P.»;
che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria;
Considerato che
con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 392 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza del giudizio di rinvio ha rigettato il ricorso in riassunzione sul presupposto che solo l’Ufficio, in quanto parte vittoriosa, avrebbe potuto proporre il ricorso in riassunzione; rileva parte ricorrente come l’Ufficio non abbia, in tesi, interesse a riassumere il giudizio di rinvio, con conseguente inammissibilità della impugnazione proposta dall’amministrazione, in quanto l’eventuale estinzione del processo tributario conseguente alla mancata riassunzione del giudizio comporta la definitività della pretesa tributaria;
con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d. Igs. n. 546/1992 e 392 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto il giudice del rinvio che fosse stato violato il principio del ne bis in idem;
che i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, per quanto debba procedersi alla correzione della motivazione, sul presupposto che è stata rigettata «la richiesta implicita dell’Ufficio sulla rilevanza dell’impugnato avviso di accertamento/rettifica»;
che è, difatti, principio comune quello secondo cui nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 20166; Cass., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23049; Cass., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16689); principio, peraltro, proprio del procedimento ordinario a termini dell’art. 392 cod. proc. civ., secondo cui alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, trattandosi di mera attività di impulso e non essendovi alcun carattere impugnatorio (Cass., Sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass., Sez. Lav., 8 novembre 2001, n. 13839), in forza della correlazione tra giudizio rescissorio e giudizio rescindente, del conseguente litisconsorzio processuale tra tutte le parti (Cass., Sez. Lav., 8 settembre 2014, n. 18853; Cass., Sez. I, 13 dicembre 2007, n. 26177; Cass., Sez. IlI, 10 giugno 2004, n. 11003; Cass., Sez. IlI, 19 gennaio 2000, n. 538) e dei limiti oggettivi della controversia, consistente in un giudizio chiuso quanto alle allegazioni, alle conclusioni, all’oggetto del giudizio e agli elementi di prova, salvi quelli resi necessari dalle statuizioni della sentenza di cassazione (Cass., Sez. II, 27 ottobre 2010, n. 21961; Cass., Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4018);
che questo principio della riassunzione disgiunta è ulteriormente confermata per il processo tributario, ove l’estinzione del giudizio – peraltro rilevabile di ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 d.lgs. n. 546/1992 (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2018, n. 32276; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 9521) – comporta il riconoscimento della legittimità della pretesa erariale per intervenuta definitività del diniego (Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 5223), privando di ammissibilità per difetto d’interesse l’eventuale proposizione del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria vittoriosa (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2015, n. 21143);
che, pertanto, va corretta la motivazione della sentenza del giudice del rinvio nella parte in cui afferma la legittimazione a proporre il giudizio di rinvio in capo alla parte risultata vittoriosa nel giudizio di legittimità;
che, tuttavia, la statuizione del giudice del rinvio non può essere oggetto di cassazione, essendo conforme a diritto in quanto ha definitivamente rigettato la pretesa dell’amministrazione finanziaria, così dando compimento al giudizio rescissorio e, nella sostanza, valorizzando il ricorso in riassunzione di parte contribuente quale atto di impulso finalizzato a decidere la causa nel merito;
che la statuizione è conforme a diritto, perché la sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato in fase rescindente il ricorso di parte contribuente, per cui non vi è alcuna ulteriore statuizione se non quella confermativa dell’avviso di accertamento e rettifica;
che, pertanto, il ricorso non può essere accolto, facendosi uso, per i superiori principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, della correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.;
che la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall’Ufficio è inammissibile, non avendo l’Ufficio depositato apposito controricorso, né essendo equiparabile al controricorso una memoria di costituzione o di resistenza, depositata e non notificata al ricorrente (Cass., Sez. U., 10 aprile 2019, n. 10019), come anche non è qualificabile come controricorso un atto privo dei motivi di diritto, i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 370, comma 2, cod. proc. civ.; nei quali casi deve ritenersi precluso, oltre che la produzione di documenti, il deposito di una memoria di resistenza al ricorso, per la prima volta, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983; Cass., Sez. IlI, 18 aprile 2019, n. 10813; Cass., Sez. I, 14 marzo 2017, n. 6563; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25735; Cass., Sez. I, 15 novembre 2017, n. 27140; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24422);
che il ricorso va, pertanto, rigettato, non essendovi pronuncia in ordine alle spese in assenza di proposizione di controricorso da parte dell’Agenzia intimata, oltre raddoppio del contributo unificato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11543 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23468 - L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2022, n. 13935 - In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 - In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…