CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2168
Tributi – Agevolazione tributaria ex art. 9, co. 2, del DPR n. 601 del 1973 – Acquisto della proprietà per usucapione ordinaria – Applicabilità – Sussiste
Ritenuto
1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3338/12/17 dell’ settembre 2017, pubblicata il 15 settembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 3707/2014 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente F. Di D. avverso
2. – L’ Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 19 febbraio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.
3. – La contribuente intimata ha resistito mediante controricorso del 26 marzo 2018. E, con memoria del 5 novembre 2019, ha insistito per la « conferma » della sentenza impugnata.
Considerato
1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza impugnata, osservando, con richiamo di pertinente precedente di legittimità in termini (Sez. 5, n. 5834/2011), che era infondata la tesi della appellante Agenzia delle entrate secondo la quale le agevolazioni non sarebbero spettate nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria, ai sensi dell’art. 1158 cod. civ.
2. – La Agenzia delle entrate ricorrente denunzia, con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346.
La Avvocatura generale dello Stato, assumendo che la Commissione tributaria regionale avrebbe « invocato a sproposito » la sentenza della Sez. 5. n. 5834/2011, concernendo il suddetto arresto la usucapione speciale, ribadisce che le agevolazioni non spettano nel caso dell’acquisto della proprietà per usucapione ordinaria.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1 – La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale « L’ agevolazione tributaria prevista dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l’acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate » (Sez. 5, Sentenza n. 5834 del 11/03/2011, Rv. 617116 – 01).
In particolare la Corte ha spiegato che « un trattamento diversificato, attribuendo i benefici fiscali soltanto agli acquirenti a titolo derivativo ed a quelli a titolo originario limitati alla sola usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ. (legge n. 346 del 1974, art.4) con esclusione degli acquisti della proprietà per usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ., verrebbe inevitabilmente a discriminare ingiustificatamente situazioni identiche, laddove come si e visto l’elemento qualificante della fattispecie della norma agevolativa deve individuarsi nella realizzazione del risultato incrementativo del fondo […]. Al quesito di diritto formulato dalla ricorrente va data pertanto risposta nel senso che debbono intendersi ricompresi nell’ambito applicativo della norma agevolatrice di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, secondo comma, anche gli acquisti della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani definiti nel precedente primo comma, qualora l’acquisto realizzi il risultato “di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto – coltivatrici, singole o associate”».
3.2 – Al superiore principio si è attenuta la Commissione tributaria regionale, decidendo la questione di diritto in modo conforme.
Priva di fondamento è, pertanto, la denunzia dalla violazione di legge formulata dalla ricorrente, la quale ha peraltro erroneamente sostenuto la impertinenza del surrichiamato arresto.
Consegue il rigetto del ricorso.
3.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Mentre la considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito, consiglia la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Compensa le spese dei gradi di merito.
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