CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2226
Danno da demansionamento – Risarcimento – Differenze retributive – c.c.n.l. studi professionali
Rilevato che
Gli avv. P.S. e A.M., quali associati dello studio legale S., proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 749/14, con cui venne parzialmente accolta la domanda della loro ex impiegata A.V., nei cui confronti venne riconosciuto un credito di €.11.425,29 a titolo di differenze retributive, oltre €.8.330,00 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.
Resisteva la lavoratrice, proponendo appello incidentale circa il ridotto credito riconosciuto rispetto alle domande, oltre al mancato riconoscimento del danno da licenziamento illegittimo.
Con sentenza depositata il 24.4.15, la Corte d’appello di Brescia accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo il credito ad € 1.247,12 per differenze retributive e respingendo per il resto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la V., affidato ad otto motivi, cui resistono con controricorso lo studio legale associato S. ed i suoi associati. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2108 c.c. e 5, co.5, d.lgs n. 66/03, oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (superiore orario di lavoro svolto).
Il motivo è inammissibile ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., mirando nella sostanza ad un riesame e rivalutazione delle circostanze di causa, esaminate dai giudici d’appello, dalle quali sarebbe a suo avviso emersa, ad un preteso esame più attento, la prova del superiore orario di lavoro osservato.
2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che le somme versatele (pacificamente) in supero al dovuto andavano detratte da quelle reclamate a titolo di straordinario, senza peraltro un’eccezione in tal senso.
Anche tale motivo non si sottrae ad una statuizione di inammissibilità, riguardando a ben vedere la valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare quella della remunerazione dello straordinario accertata dalla Corte di merito. Non emerge inoltre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., risultando che lo Studio richiese espressamente di detrarre da quanto reclamato dalla V., anche a titolo di straordinario, quanto effettivamente, ed in surplus, percepito dalla stessa. Questa Corte deve inoltre rimarcare che non trattandosi di eccezione di compensazione in senso proprio, ma solo di accertare le reciproche posizioni di dare ed avere tra le parti, iuxta alligata, non può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. ferma teoricamente restando la legittimità o meno del riferito sistema di remunerazione dello straordinario, che tuttavia la sentenza impugnata ha accertato essere avvenuta con la corresponsione delle dette somme aggiuntive, sicché la censura si risolve in un inammissibile dissenso rispetto agli accertamenti fattuali compiuti dal giudice del merito.
3. – Con terzo motivo la V. denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che la sentenza impugnata escluse il reclamato diritto all’inquadramento nel 3°livello del c.c.n.l. studi professionali che era invece emerso dall’istruttoria.
Il motivo è inammissibile, mirando dichiaratamente ad una rivisitazione dell’intero materiale istruttorio e testimoniale in particolare.
Né rileva evidentemente che in un periodo successivo a quello oggetto di censure, lo Studio abbia poi riconosciuto alla V. il 3°livello retributivo da essa reclamato sin dall’inizio del rapporto, non potendo a ciò attribuirsi alcun riconoscimento per il passato in assenza di prove in tal senso.
4. – Con quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 2103 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando l’erronea valutazione dei giudici di merito in ordine al denunciato demansionamento. Come è agevole comprendere trattasi ancora una volta di un mero ed inammissibile dissenso della V. rispetto all’apprezzamento delle circostanze di causa da parte della Corte bresciana alla luce della declaratoria contrattuale collettiva.
5. – Con quinto motivo la lavoratrice denuncia la violazione dell’art. 2109 c.c. (oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio). Lamenta, in modo non del tutto perspicuo, una mancata statuizione circa la natura del credito per mancato riposo settimanale ed alla relativa prescrizione, senza chiarire i termini processuali della questione, rendendo così la censura inammissibile.
6. – Lo stesso dicasi in ordine al sesto motivo, con cui si lamenta la violazione del c.c.n.l. studi professionali in tema di trasferta, lamentandosi inoltre la mancata statuizione della sentenza impugnata sul punto.
La censura è inoltre inammissibile dolendosi la lavoratrice di una omessa pronuncia senza alcuna denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e non avendo comunque la V. chiarito in quali esatti termini la questione venne ritualmente sottoposta all’esame del giudice d’appello.
7. – Con settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2120 c.c. per non avere la Corte di merito esaminato la questione dell’incidenza dello straordinario sul t.f.r. (cui sembra aggiunto il mancato computo, agli stessi fini, degli scatti di anzianità).
Il motivo è inammissibile in quanto la lamentata omessa pronuncia è veicolata non dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., ma dalla violazione dell’art. 2120 c.c., fermo restando che esso difetta di una chiara indicazione degli esatti termini in cui le questioni sarebbero state sottoposte al giudice di appello. Va peraltro rimarcato che il calcolo del t.f.r. è stato elaborato da c.t.u. contabile le cui conclusioni non risultano contestate dalla lavoratrice nella sede appropriata e comunque in sede di appello dopo il deposito dell’elaborato peritale.
8. – Con ottavo motivo la lavoratrice denuncia la violazione dell’art. 3 L. n. 604/66, lamentando in sintesi che la sentenza impugnata riconobbe erroneamente ricorrere nella fattispecie una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Il motivo, che pure presenta ancora evidenti profili di inammissibilità quanto alla proposta diversa ricostruzione dei fatti, è comunque infondato avendo la sentenza impugnata accertato che la ragione del licenziamento risiedeva nella necessità di disporre di una segretaria a tempo pieno mentre la V. operò sempre in un rigido part time da lei stessa richiesto.
Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato.
9. – Col ricorso incidentale lo Studio professionale denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto provato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte della V..
Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto diretto ad una diversa valutazione delle circostanze di causa sul punto rispetto a quella operata dalla Corte di merito a pag.10 della sentenza.
10. Entrambi i ricorsi debbono essere dunque rigettati, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ambo le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
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