CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2276
Mandato e svolgimento dell’attività professionale – Quantificazione compenso – Onere della prova
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 7.12.2007 T.F. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Chieti G.S. per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 4.015,16 a titolo di compenso per l’assistenza prestata dall’attore in favore del convenuto nel giudizio civile R.G. 256/2005, pendente innanzi il medesimo Tribunale.
Con atto di citazione notificato in pari data T.F. evocava in giudizio, sempre innanzi il Tribunale di Chieti, G.S. per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 4.015,16 a titolo di compenso per l’assistenza prestata dall’attore in favore del convenuto nel giudizio civile R.G. 257/2005, pendente innanzi il medesimo Tribunale.
In ambedue i giudizi si costituiva G.S. resistendo alla domanda e formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito a causa della responsabilità professionale dell’attore.
I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 3/2011 con la quale il Tribunale di Chieti rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale. In particolare, il primo giudice riteneva che il T. avesse dimostrato l’esistenza del mandato e lo svolgimento dell’attività professionale, ma quantificava il compenso dovutogli in misura inferiore a quella indicata negli atti di citazione dal professionista e concludeva affermando che esso fosse già stato pagato mediante gli acconti ricevuti dal professionista.
Interponeva appello avverso detta decisione T.F.. Il G. rimaneva contumace in secondo grado.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 2177/2017, la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.F. affidandosi a due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione per omesso esame di più fatti decisivi in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che il professionista aveva seguito, per conto del G., diversi giudizi, di guisa che la somma da lui ricevuta in acconto e ritenuta dal Tribunale satisfattiva della pretesa azionata nel giudizio di merito era in effetti relativa a crediti derivanti dall’attività professionale prestata in diverse controversie. Inoltre, ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe ulteriormente errato nel quantificare i compensi dovuti con riferimento ai minimi tariffari, pur avendo riconosciuto che l’attività era stata di particolare complessità.
La doglianza è inammissibile.
Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto di quantificare ai valori minimi di tariffa il compenso dovuto dal G. all’avv. T. valorizzando la sostanziale identità delle questioni trattate nei due giudizi di cui alla domanda proposta dall’odierno ricorrente. Trattasi di valutazione di fatto, di per sé insindacabile in questa sede, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto censurare il rilievo di inammissibilità del motivo di appello relativo alla mancata considerazione di alcuni rapporti e delle relative notule, in quanto il giudice di seconde cure aveva ritenuto che non vi fosse stata indicazione specifica delle somme richieste dal professionista e che fosse mancata una ricostruzione puntuale del complesso dei rapporti intercorsi tra le parti. Il ricorso invece, pur recando una analisi dettagliata di questi ultimi, non contiene l’indispensabile deduzione relativa all’esistenza di altrettanta specificità anche nell’appello; il che comporta l’impossibilità di censurare la decisione del giudice di secondo grado di applicare, in concreto, i minimi tariffari, in difetto della dimostrazione circa l’effettiva allegazione, in sede di merito, dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle considerate dal giudice territoriale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1193, 1195 e 2267 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte abruzzese avrebbe erroneamente ritenuto il pagamento di € 3.300, ricevuto dall’avv. T. successivamente alla domanda, satisfattivo di quest’ultima, non considerando che il professionista aveva adeguatamente dimostrato che detta somma si riferisse, in realtà, a pretese creditorie del tutto indipendenti da quelle dedotte nel giudizio di merito.
La censura è fondata.
Occorre invero ribadire il principio secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012, Rv.624037; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6463 del 14/03/2017, Rv.643691).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato invece che a fronte dell’indicazione, da parte del G., che il credito preteso dal T. fosse stato estinto mediante il versamento della somma di € 3.300, il creditore avesse l’onere di dimostrare che detto pagamento si riferisse ad altra causa (cfr. pag.5 della decisione impugnata). Trattasi di impostazione logica che rovescia completamente la prospettiva indicata nel principio posto da questa Corte, secondo cui il debitore, per dimostrare l’adempimento, non deve limitarsi alla semplice allegazione dell’avvenuto pagamento, ma deve altresì fornire la prova che il pagamento sia stato “… puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito poiché solo in tal caso si può configurare l’efficacia estintiva del pagamento stesso (e l’onere della prova torna a gravare sul creditore). Ai sensi dell’art. 1193 c.c., infatti, “1.Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. E’ quindi onere del debitore dimostrare di aver dichiarato, contestualmente all’esecuzione del pagamento, la sua intenzione di adempiere un determinato credito; in difetto di tale prova, soccorrono i criteri previsti dal secondo comma della norma dianzi richiamata. In applicazione di tali criteri, questa Corte ha ritenuto che anche quando un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del versamento permane e non può ritenersi assolto in base al fatto che il professionista non abbia contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l’incongruenza tra il credito oggetto della domanda e l’importo oggetto dell’eccezione. Infatti, laddove la corrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento non emerga direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee, anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l’effettiva efficacia estintiva del pagamento eccepito dal debitore, costui non può limitarsi a sostenerne genericamente la natura omnicomprensiva (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n.28779 del 09/11/2018, Rv.651382).
La sentenza va conseguentemente cassata in relazione alla censura accolta ed il giudizio rinviato alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie in secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione.
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