CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2314
Tributi – Accertamento sintetico – Elementi dichiarati – Scostamento di oltre un quarto rispetto ai parametri – Contraddittorio – Mancata valutazione – Nullità dell’avviso di accertamento
Rilevato che
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n. 1672/01/14 pubblicata il 4 settembre 2014 ha rigettato l’appello proposto da S.S. avverso la sentenza n. 72/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 816H00050 emesso nei suoi confronti e con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001 applicando i parametri di cui alla legge 545 del 1995. La Commissione Tributaria Regionale, confermando il giudizio della Commissione Tributaria di primo grado ha ritenuto legittimo l’accertamento sintetico in questione in presenza di elementi precisi e concordanti comprovati dallo scostamento di oltre un quarto rispetto ai parametri statistici degli studi di settore richiamando la giurisprudenza di questa Corte al riguardo;
Che S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi illustrati da memoria;
Che l’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di poter partecipare all’eventuale discussione pubblica;
Considerato che
con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3 commi 181 e segg. della legge 549 del 1995 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1 lett. d) del d.P.R. 600 del 1973 con riferimento all’utilizzo ritenuto illegittimo dello scostamento dai parametri di legge ai fini della determinazione del reddito senza tenere conto della realtà specifica e concreta della situazione reddituale del contribuente; con il secondo motivo si assume omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla minimale attrezzatura aziendale del ricorrente; con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 48 e 41 d.P.R. 600 del 1973 con riferimento ancora al dedotto indebito utilizzo del metodo sintetico del reddito che dovrebbe essere utilizzato dall’Ufficio finanziario solo in casi estremi;
Che il primo motivo è fondato. Questa Corte ha più volte ha affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (Cass. Sez. Un. 26635/2009 e successivamente 11633/2013, 17646/2014, 9484/2017, 27617/2018). Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione esclusivamente sullo scollamento dai parametri di cui alla legge n. 545 del 1995, senza considerare la concreta situazione oggettiva accertabile in contraddittorio con il contribuente. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.