CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13037
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso per revocazione – Obbligo di deposito di copia autentica della sentenza – Esclusione
Rilevato che
1 N.G. impugnava gli avvisi di accertamento Irpef e Iva per gli anni di imposta 2004 e 2005 con i quali l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato la maggior imposta in capo alla società G. sas di I.G., la ripartiva tra i soci della società, e tra essi, N.G., in base alla quota di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR 917/86 e art. 41/bis dpr 600/1973.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il ricorso del contribuente; avverso tale sentenza veniva proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso per Cassazione. L’ufficio proponeva contro la medesima sentenza anche ricorso per revocazione che veniva dichiarato improcedibile, per avere la ricorrente omesso di versare in atti la copia autentica della sentenza della CTR oggetto di rimedio revocatorio.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, si è costituito N.G. depositando controricorso.
Ritenuto che
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 64 d.lvo 546/1992 e dell’art. 396 cpc in relazione all’art. 360 1° comma nr 4 cpc per non avere la CTR ritenuto compatibile il rimedio della revocazione con il rimedio del ricorso per Cassazione contro la medesima sentenza.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 64, 65 e 66 d.lvo nr. 546/1992, 22 e 53 d.lvo nr 546/1992; 369 e 399 cpc in relazione all’art. 360 nr. 1 comma 4 cpc per avere la CTR erroneamente applicato al procedimento tributario per revocazione la disciplina in materia di deposito della copia autentica della sentenza previsa per il ricorso per Cassazione dall’art. 369 cpc.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza la quale, pur precisando che avverso la sentenza della CTR oggetto di rimedio revocatorio era stato proposto anche ricorso per Cassazione, non ha per tale motivo fondato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per revocazione/ ma per non avere la ricorrente depositato copia autentica della sentenza.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1 L’art. 66 del d.lvo 546/92 stabilisce che <<davanti alla Commissione tributaria adita si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione>>.
3.2 Contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, non trova applicazione la disciplina in materia di costituzione e deposito dei documenti prevista dall’art. 369, per il ricorso per Cassazione ma quella regolamentata dagli artt. 64-66 nr 546/1992 dedicata alla materia della revocazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.
3.3 Orbene tale complesso normativo non contiene alcuna previsione che imponga al ricorrente la produzione della copia autentica della sentenza. Né tale onere può evincersi dalla lettura del disposto di cui all’art 53 2 comma, richiamato espressamente dall’art. 65 3° comma d.lvo, che disciplina le modalità di proposizione del ricorso e deposito dei documenti.
3.4 Per contro l’art. 53, 3 ° comma d.lvo citato, norma afferente il grado di giudizio nel quale è stato emesso il provvedimento oggetto del revocazione e come tali applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 66 d.lvo citato, stabilisce che << subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza>>.
3.5 Alla luce della suesposta ricognizione normativa può ritenersi escluso l’obbligo da parte di colui che impugna per revocazione la sentenza della CTR di allegare la sentenza impugnata, né in fotocopia né tantomeno in copia autentica, dovendovi provvedere la stessa CTR.
4. Il ricorso va ,quindi , accolto con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
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