CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223 – L’indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione sia necessario il “dolo comprovato dell’accipiens” atto a far venir meno l’affidamento dell’accipiens e nessun obbligo di restituzione si può configurare nell’ipotesi in cui l’accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall’INPS