CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18457 – Il meccanismo introdotto dalla norma in esame, che consente la scelta tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile opera, per espressa volontà del legislatore, solamente in relazione ad una libera scelta del contribuente e lo stesso può far valere l’errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell’essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall’art. 1427 c.c.