CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18484
Tributi – Riscossione – Preavviso di fermo amministrativo – Notifica tramite servizio postale – Consegna al portiere dello stabile – Validità
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello presentato da A.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 6246/9/2014), che aveva respinto il ricorso presentato dal contribuente contro il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201200026630000, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali riferibili ad imposte Irpef, per l’anno 2007, e tasse automobilistiche, per gli anni dal 2004 al 2007, per la somma complessiva di euro 4.986,75. Il giudice di appello evidenziava, per quel che ancora qui rileva, che la notifica delle cartelle e del successivo avviso di fermo amministrativo era stata correttamente eseguita a mezzo del servizio postale, su richiesta diretta dell’Agente per la riscossione, ed era avvenuta mediante la consegna nelle mani del portiere dello stabile, sicché era erronea l’affermazione dell’appellante per cui si sarebbe dovuto provvedere ad inviare una successiva raccomandata destinatario.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
3. L’Agenzia delle entrate si è “costituita” con una “nota”, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., rimanendo pertanto intimata.
4. Resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso.
5. Regione Lazio è rimasta incriminata.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. – illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello relativo alla inesistenza e/o nullità della notificazione effettuata nelle mani del portiere per mancato invio della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Infatti, nel ricorso di primo grado è stata eccepita l’illegittimità delle cartelle di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, non avendo mai il ricorrente ricevuto la notifica delle stesse. A seguito della produzione da parte dell’Agenzia di riscossione delle relate di notifica relative alle cartelle di pagamento n. 09720100047138033000 e 09720 100371047127000, avvenute nelle mani del portiere dello stabile, senza il successivo invio, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., della raccomandata informativa al destinatario, il contribuente ha eccepito l’inesistenza o la nullità delle predette notifiche, proprio per l’omesso invio della raccomandata informativa, della notifica degli atti effettuate nelle mani del portiere. Il giudice d’appello si è limitato a respingere l’eccezione in quanto la consegna dell’atto al portiere si perfeziona “con la consegna dell’atto stesso ed alla data di essa e al successivo invio della raccomandata”. Tale affermazione sarebbe erronea in quanto, indipendentemente dalla circostanza che la notifica, ex artt. 26 d.P.R. 602/1973 (cartelle) o 60 d.P.R. 600/1973 (avviso di acceramento), sia effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale, in tutti i casi di notifica a persona diversa dal destinatario sarebbe richiesto un ulteriore adempimento per la validità della notifica, al fine di mettere il contribuente in condizioni di venire a conoscenza della notifica di un atto che andrà ad incidere sulla sua sfera patrimoniale.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Invero, la notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa.
1.3. Se, infatti, la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, l’art. 139, quarto comma, c.p.c., prevede espressamente l’invio della raccomandata informativa (” il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”). Infatti, quanto alla notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario, ex art. 139 c.p.c., in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, è necessaria, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario, con la conseguenza della nullità della notifica in caso di omesso invio della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992; Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915; che modifica il precedente orientamento che riteneva che la notificazione si perfezionasse con la modalità e nel momento della consegna dell’atto portiere, relegando l’omesso invio della raccomandata a mera irregolarità; vedi Cass., sez. L, 13 maggio 2003,n. 7349; Cass., 4 aprile 2006 , n. 7816; Cass., 26 gennaio 1988, n. 665; Cass., 20 settembre 1997, n. 9329; Cass., n.4111/79; Cass., n. 397/74; Cass., n. 353/71).
1.3. Se, poi, la notificazione è effettuata presso il portiere con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, quindi ai sensi della legge n. 289 del 1982, vi è ugualmente l’obbligo di invio della successiva raccomandata informativa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008 (Cass., sez. 3, 4 dicembre 2012 , n. 21725; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass., sez. L, 21 agosto 2013, n. 19366).
Peraltro, l’art. 1, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) dispone che “in materia civile, amministrativa e penale, ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte di chieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.
L’art. 7 della legge n. 890 del 1982 prevede, al comma 3, che “in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.
L’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha, poi, aggiunto, all’art. 7, terzo comma, legge n. 892/1982, in fine, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario del medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e a carico del mittente” (tale norma è priva di efficacia retroattiva per Cass., sez. 6-5, 10 aprile 2019, n. 10037).
Poi, l’art. 7, precisa all’ultimo comma, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
1.3. Se, invece, la notifica della cartella è effettuata in via diretta, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, quindi a mezzo posta ordinaria, non è necessario l’invio.
Invero, ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale).
L’art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma) prevede che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”, mentre l’art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
1.3. Trattandosi di notificazione “diretta” della cartella e del successivo preavviso di fermo si applica la disciplina di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Invero, per questa Corte la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., sez. 5, 17 gennaio 2020 , n. 946; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708); trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019 , n. 21815; Cass., sez. 6-5, 12 novembre 2018 , n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; Cass., n. 17445/2017; Cass., n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass., n. 19771/2013; Cass., n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario; Cass., sez. 6-5, 23 giugno 2014, n. 14190) e non vi è la necessità di redigere una apposita relata di notifica (Cass., 19 giugno 2009, n. 14327), come del resto ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 12 novembre 2018, n. 28872).
1.4. Con specifico riferimento alla notifica “diretta” effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, si ritiene non necessaria la successiva raccomandata informativa (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; 20 febbraio 2014, n. 4020).
Si è, infatti, chiarito che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8293).
1.5. Pertanto, poiché è pacifico che la notifica “diretta” sia stata effettuata a mezzo posta ordinaria, e non a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139, terzo comma c.p.c., oppure ai sensi dell’art. 7 della legge n. 289/1992, è legittima la notificazione della cartella al portiere, senza l’invio della successiva raccomandata.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “illegittimità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’omesso invio da parte dell’agente di riscossione di formale diffida di pagamento prima della notifica del preavviso di fermo prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dalla legge n. 106 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”. La sentenza d’appello è, dunque, illegittima ed ingiusta in quanto la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi in merito alla circostanza che la gente di riscossione, in violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha inviato alla ricorrente formale diffida di pagamento prima di intimargli preavviso di fermo, pur essendo decorso oltre un anno dalla asserita notifica delle relative cartelle esattoriali.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile.
2.2. Invero, il motivo è articolato sotto una molteplicità di aspetti, sia per vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia come omessa pronuncia, sia come violazione di legge, facendosi riferimento alla necessità di una formale diffida di pagamento prima della notificazione del preavviso di fermo, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973. Non è possibile, dunque, comprendere quale sia l’esatta portata della doglianza rappresentata dal ricorrente. Né si chiarisce se il contribuente si sia lamentato dell’assenza di un preventivo contraddittorio procedimentale, o se si sia limitato a chiedere l’applicazione dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, riferibile esclusivamente alla espropriazione forzata.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “illegittimità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’omesso calcolo nella cartella di pagamento degli interessi richiesti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Invero, poiché la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta ritualmente con consegna al portiere, tali cartelle, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, non consentendo l’articolazione di motivi sulla validità delle stesse, né, quindi, in ordine alla motivazione sul calcolo degli interessi.
4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del contribuente in favore della sola Equitalia Sud s.p.a., e si liquidano come da dispositivo.
Non si provvede sulle spese tra il contribuente, la Regione e l’Agenzia delle entrate, in assenza di attività difensiva di queste ultime.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare ad Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 2000,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva e CPA, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 %.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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